La Corte di Cassazione, con propria sentenza n. 1993/2015, ha riconosciuto, in ambito di compravendite immobiliari, l'applicabilità dell'agevolazione dell'imposta di registro, anche nel caso in cui, al momento della registrazione del rogito, non era stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune.
La Corte di Cassazione, con propria sentenza n. 1993/2015, ha riconosciuto, in ambito di compravendite immobiliari, l’applicabilità dell’agevolazione dell’imposta di registro, anche nel caso in cui, al momento della registrazione del rogito, non era stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune.
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