La plusvalenza che deriva dalla cessione a titolo oneroso del diritto di superficie costituito su un’area fabbricabile rientra tra i redditi diversi. Analoga regola vale se si tratta di un’area agricola, ma a condizione che la cessione avvenga entro cinque anni dall’acquisto del diritto.
La plusvalenza che deriva dalla cessione a titolo oneroso del diritto di superficie costituito su un’area fabbricabile rientra tra i redditi diversi. Analoga regola vale se si tratta di un’area agricola, ma a condizione che la cessione avvenga entro cinque anni dall’acquisto del diritto.