Se un intervento edilizio è eseguito in difformità rispetto al titolo abilitativo, occorre distinguere tra difformità totale o parziale: solo nel primo caso il relativo contratto di appalto sarà nullo per illiceità dell'oggetto e violazione di norme urbanistiche. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.
Se un intervento edilizio è eseguito in difformità rispetto al titolo abilitativo, occorre distinguere tra difformità totale o parziale: solo nel primo caso il relativo contratto di appalto sarà nullo per illiceità dell’oggetto e violazione di norme urbanistiche. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.