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Emergenza COVID-19 – Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro – Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020.

In provincia

Circolare n°264/C/2020: Emergenza COVID-19 – Tutela infortunistica casi infezione COVID su lavoro.

21 Maggio 2020
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Si segnala la pubblicazione da parte di INAIL della circolare 22/2020 in materia di tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. La circolare fa riferimento all’articolo 42 del Dl Cura Italia, che ha stabilito che l’infezione da SARS-Cov-2, come per le altre infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

 

Nella circolare si sottolinea come il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fondi su un giudizio di ragionevole probabilità e sia totalmente avulsa da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail, con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

 

La circolare evidenzia poi come il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non possa assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento

 

Il documento ribadisce quindi che la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge16 maggio 2020, n.33. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero.

 

Infine, in relazione all’attivazione dell’azione di regresso la circolare sottolinea che, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l’attivazione dell’azione di regresso da parte dell’Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da Sars-Cov-2, in quanto presuppone anche l’imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. Quindi, l’INAIL ribadisce che in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

 

Si tratta, in conclusione, di un ulteriore intervento interpretativo da parte dell’Istituto coerente con le aspettative del mondo produttivo, in attesa di un intervento normativo che ponga definitivamente chiarezza sulla questione, nel senso di escludere esplicitamente conseguenze civili e penali per l’imprenditore e per il dirigente nella cui azienda un dipendente dovesse risultare contagiato dal Covid-1, che peraltro è stato annunciato anche da autorevoli esponenti del Governo.

40152-circolare Inail n 22 del 20 maggio 2020.pdfApri

40152-Circolare 264_C_2020.pdfApri
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