L’INPS, con Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, e con riferimento all’art. 81 del D.L. n. 34/2020 – DL Rilancio – ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
L’INPS, con Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, e con riferimento all’art. 81 del D.L. n. 34/2020 – DL Rilancio – ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Pertanto secondo quanto disposto dall’intervento normativo, i DURC in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020 conservano la loro validità sino al 15.06.2020.
Per opportuna informativa, si allegano il Messaggio INPS n. 2103 del 21.05.2020 e la comunicazione CNCE n. 722 del 21.05.2020 di commento al Messaggio INPS.
Per ulteriori chiarimenti in merito la Direzione degli Uffici è, come sempre, a completa disposizione degli Associati.
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