L’INPS con la Circolare n. 60/20 comunica i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, a valere dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, in tale periodo, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
L’INPS con la Circolare n. 60/20 comunica i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, a valere dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, in tale periodo, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Con l’allegata Circolare n. 60 del 21 maggio 2020, la Direzione Generale dell’INPS ha comunicato i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, a valere per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.
L’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 13 maggio 1988, n. 153, i livelli reddituali di cui trattasi devono essere rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2018 e l’anno 2019 è risultata pari allo 0,5%. Pertanto, i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 sono stati rivalutati con il suddetto indice.
Alla circolare in oggetto sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Si ricorda che, dal 1° aprile 2019, la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo deve essere inoltrata esclusivamente da questi all’INPS in via telematica (v., al riguardo, la circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019, allegata alla nostra Circolare n. 110 del 26/3/19, ed il successivo messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, allegato alla nostra Circolare n. 168 del 17/5/19). Per quanto attiene alla modalità di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, v. il messaggio n. 4583 del 6 dicembre 2019.
Le tabelle si riferiscono alle seguenti tipologie di nuclei familiari:
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.