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Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto-Legge Liquidità").

In provincia

Circolare n°322/C/2020: Emergenza COVID-19 – L.40/2020 conversione DL. Liquidità” – Novità su lavoro

15 Giugno 2020
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto-Legge Liquidità”).

Nel riprodurre in allegato il testo del Decreto-Legge n. 23/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, se ne sottolineano in estrema sintesi le più rilevanti novità in materia di lavoro e previdenza sociale (la numerazione degli articoli citati si riferisce a quella del decreto-legge convertito).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (art. 18) – E’ confermata la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte effettuate dai sostituti di imposta, comprese le trattenute delle addizionali regionali e comunali, l’IVA e i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione:

  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
  • con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, che abbiano registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi, di almeno del 50 per cento negli stessi mesi;
  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi del periodo di imposta precedente, il cui fatturato o i cui corrispettivi siano diminuiti di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

La legge di conversione ha ora aggiunto a queste ultime province anche quelle di Alessandria ed Asti.

ACCESSO AL “FONDO GASPARRINI” ANCHE AGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI (art. 12) – L’accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, di cui all’art. 2, commi da 475 a 480, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, circa la sospensione delle rate del mutuo, è ora previsto anche per gli imprenditori individuali e per i piccoli imprenditori (artigiani, piccoli commercianti, esercenti un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, coltivatori diretti).

Si segnala altresì la conversione in legge delle disposizioni riguardanti:

  • in materia di garanzie sui finanziamenti concesse dalla SACE S.p.A. (società di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti), l’impegno da parte dell’impresa beneficiaria “a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali” (art. 1, comma 2, lettera l). Al riguardo si fa presente che sono in corso accertamenti sulla portata di tale norma, attesa la genericità della sua formulazione;
  • la proroga al 30 giugno 2020 della validità dei certificati di sussistenza dei requisiti per le imprese appaltatrici di cui all’art. 17-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020 (art. 23);
  • il credito di imposta per l’acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio da Covid-19 (art. 30);
  • il differimento, al 1° settembre 2021, dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 5).

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO PER LA TUTELA CONTRO IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 (art. 29-bis)) – E’ stato previsto, in linea con quanto richiesto dall’ANCE, che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Tale disposizione fornisce un chiarimento importante rispetto a quanto previsto dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ossia che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell’allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità per l’applicazione delle tariffe 2019». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

La suddetta previsione di cui all’art. 42, come noto, aveva destato notevoli preoccupazioni, non solo in ordine alla qualificazione del COVID come infortunio sul lavoro, nonostante la sua natura di rischio generico, ma soprattutto con riferimento alle possibili conseguenze ai fini della responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro. Con la previsione introdotta in fase di conversione del DL c.d. liquidità, all’art. 29-bis, invece, vengono meglio circoscritti gli obblighi e le conseguenti responsabilità dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

Sul tema si allega altresì la circolare della Confindustria.

CIGO CONFERMATA PER GLI ASSUNTI AL 17 MARZO 2020 – Resta, invece, confermata la disposizione di cui all’articolo 41, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, relativa all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

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