Il Decreto-Legge n. 52/20 prevede ulteriori quattro settimane di integrazione salariale per Covid-19 da fruire anche prima del 1° settembre 2020 e fissa nuovi termini per la presentazione delle istanze e per la comunicazione all'INPS dei dati per il pagamento diretto.
Il Decreto-Legge n. 52/20 prevede ulteriori quattro settimane di integrazione salariale per Covid-19 da fruire anche prima del 1° settembre 2020 e fissa nuovi termini per la presentazione delle istanze e per la comunicazione all’INPS dei dati per il pagamento diretto.
Si riporta in allegato il testo del Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020 ed in vigore dal 17 giugno 2020. Facendo riserva di ulteriori approfondimenti, ad esito delle necessarie indicazioni che perverranno da parte degli Enti competenti, si riporta una sintesi dei contenuti del decreto in esame di interesse per le imprese associate.
Si sottolinea, peraltro, che, trattandosi di un decreto-legge, le norme in esso contenute dovranno, per la loro definitiva validità, essere convertite in legge dal Parlamento, entro il 16 agosto 2020, eventualmente modificate o integrate.
AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19
ULTERIORI QUATTRO SETTIMANE DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 1, comma 1) – In aggiunta ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga, già previsti dagli articoli da 19 a 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge e successivamente modificato dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto-Legge Rilancio”), esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile fare ricorso ad ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma, peraltro, la durata massima complessiva di diciotto settimane, considerando:
Sia le prime nove settimane sia le ulteriori cinque aggiunte dal Decreto-Legge “Rilancio” sono fruibili entro il 31 agosto 2020. Tale ulteriore misura è concessa entro il limite di 1.162,2 milioni di euro per il 2020, a valere sullo stanziamento già previsto dal Decreto-Legge “Rilancio” al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative.
MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (art. 1, comma 2) – Le domande per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga per Covid-19 (articoli 19 e 22 del Decreto-Legge n. 18/2020) devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Tuttavia,
– le istanze per periodi di integrazione salariale iniziati nel mese di maggio 2020 devono essere presentate entro il 17 luglio 2020 (ovvero entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in oggetto);
– per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020 (è dunque concesso un nuovo termine rispetto a quello del 31 maggio 2020 fissato dal Decreto-Legge “Rilancio”).
DOMANDE PRESENTATE CON ERRORI O PER TRATTAMENTI DIVERSI DA QUELLI SPETTANTI (art. 1, comma 2) – Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. La presentazione della domanda nella modalità corretta è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè entro il 17 luglio 2020).
NUOVI TERMINI IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI (art. 1, comma 3) – In caso di pagamento diretto, da parte dell’INPS, delle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Sarà necessario comprendere l’esatta portata di tale disposizione nelle ipotesi di adozione del c.d. “calendario sfalsato” nella elaborazione delle paghe. Si fa dunque riserva di tornare sull’argomento, anche in considerazione delle gravi conseguenze che comporta la presentazione tardiva dei dati necessari al pagamento della prestazione. In sede di prima applicazione, tali termini sono differiti al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in esame (cioè al 17 luglio 2020) ove tale ultima data sia posteriore al termine sopra indicato.
Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
DOMANDE DI EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARE
E DI RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO
MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE (art. 3) – Le domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui all’art. 103, comma 5, del Decreto-Legge n. 34/2020, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020 (anziché entro il 15 luglio 2020).
REDDITO DI EMERGENZA
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (art. 2) – Le domande relative al “Reddito di emergenza” per le fasce economicamente più deboli della popolazione, di cui all’art. 82 del Decreto-Legge n. 34/2020, possono essere presentate entro il 31 luglio 2020 (anziché entro il 30 giugno 2020).
In allegato l’estratto della GURI n°151 del 16 Giugno 2020.
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