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Aggiornamenti della normativa in materia di prevenzione incendi per le autorimesse e per gli edifici di civile abitazione di altezza superiore a 12 metri

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Circolare n°331/C/2020: Norme di sicurezza antincendio autorimesse e edifici di civile abitazione.

19 Giugno 2020
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Aggiornamenti della normativa in materia di prevenzione incendi per le autorimesse e per gli edifici di civile abitazione di altezza superiore a 12 metri.

AUTORIMESSE

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto 15 maggio 2020 inerente la regola tecnica verticale per le autorimesse, secondo il Codice di prevenzione incendi. La nuova norma antincendio, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, entra in vigore il 19 novembre 2020.

Il Decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

  • siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del DPR 1° agosto 2011, n. 151;
  • siano state progettate sulla base dei provvedimenti  normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
  • Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti al 19 novembre 2020, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, come modificato dal Decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.

E’ contestualmente abrogato il Decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986.

 

EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

 

La Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha differito i termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza, comprese le scadenze in materia di prevenzione incendi. In particolare l’art. 103, comma 2, ha stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.Si segnala che, per quanto riguarda gli edifici di civile abitazione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato una circolare in cui specifica che, in questo atto di proroga, rientra anche la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal DM 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (art. 3 comma 1.b – edifici di civile abitazione esistenti).
 

Sul tema sembrerebbe che alcune associazioni di categoria abbiano chiesto chiarimenti ai VVF, ritenendo prorogati gli atti amministrativi, ma non l’adeguamento antincendio di tali edifici. Al riguardo ricordiamo che il Decreto 25/01/2019 ha modificato il Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m.

In particolare, l’articolo 1 del Decreto 25/01/2019 ha sostituito i punti 9 “Deroghe” e 9-bis “Gestione della sicurezza antincendio” dell’allegato al Decreto del 1987 chiarendo che le nuove disposizioni trovano applicazione agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data del 6 maggio 2019.

L’articolo 2 del Decreto 25/01/2019 definisce i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione soggetti al DPR 1 agosto 2011, n. 151 da valutare avendo come obiettivi quelli di:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi;
  • limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
  • evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Utile riferimento progettuale, per raggiungere i summenzionati obiettivi, è la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili», contenuta nella lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che si allega per facilità di consultazione. I requisiti di sicurezza di cui sopra trovano applicazione per gli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano stati oggetto di interventi, successivi alla data del 6 maggio 2019, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

L’articolo 3 del Decreto 25/01/2019 reca disposizioni transitorie e finali e stabilisce i termini di adeguamento, per gli edifici esistenti con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m:

  • due anni, dal 6 maggio 2019, per le norme riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
  • un anno, dal 6 maggio 2019, per le restanti norme.

Si riporta, in allegato, il testo del Decreto 25/01/2019 e della guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili.

40636-lettera circolare.pdfApri

40636-guida tecnica_0.pdfApri

40636-decreto_25_01_2019.pdfApri

40636-Circolare n 331_C_2020.pdfApri
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