L'INPS con la Circolare n. 77/20 fornisce le istruzioni per la fruizione dell'agevolazione contributiva cui hanno diritto i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'assegno di ricollocazione.
L’INPS con la Circolare n. 77/20 fornisce le istruzioni per la fruizione dell’agevolazione contributiva cui hanno diritto i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’assegno di ricollocazione.
Si riporta in allegato la Circolare n. 77 del 27 giugno 2020, con la quale la Direzione Generale dell’INPS ha illustrato le modalità di fruizione dell’esonero contributivo spettante in caso di assunzione di lavoratori che abbiano accettato l’assegno di ricollocazione di cui all’art. 24-bis del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (Art. 1, comma 136, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Si ricorda che l’assegno di ricollocazione è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale, ove sia stato sottoscritto uno specifico accordo di ricollocazione, al fine di ottenere, per un periodo corrispondente alla durata del programma di integrazione salariale straordinaria e comunque non inferiore a sei mesi, un servizio di assistenza nella ricerca di un’altra occupazione. Si tratta della possibilità beneficiare di una agevolazione contributiva pari al 50 per cento degli oneri contributivi complessivi a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui (rivalutabile sulla base dei dati comunicati dall’ISTAT), per una durata di:
Nel rinviare alla lettura della circolare per l’illustrazione delle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, per la compatibilità di tale agevolazione con altre forme di incentivo all’occupazione e per le istruzioni operative, si fa presente che per poter richiedere l’accesso al beneficio in oggetto, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Istituto, tramite il Portale delle Agevolazioni, una specifica domanda di ammissione. In caso di autorizzazione da parte dell’INPS il datore di lavoro può fruire dell’esonero mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive.
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