Con riferimento a quanto stabilito dal CCNL del 18.07.2018, con decorrenza 1° settembre 2020 si applica la terza tranche dell'incremento retributivo ai minimi di paga base per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati.
Si informano le Imprese associate che con riferimento a quanto stabilito dal CCNL del 18 luglio 2018, con decorrenza 1° settembre 2020 si applica la terza tranche dell’incremento retributivo ai minimi di paga base per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati.
In base ai nuovi incrementi previsti, sono state rimodulate la nuova tabella del costo orario della mano d’opera edile e la relativa tabella salariale, che si allegano alla presente.
Si ricorda, infine, che il costo orario della mano d’opera edile determinato è riferito alle diverse tre qualifiche indicate e deve essere rielaborato da ciascuna Impresa tenendo conto delle spese generali (nella misura del 15%) ed utili d’impresa (tipicamente il 10%) corrispondenti alla particolare ed effettiva propria situazione aziendale.
Appare, comunque, opportuno ricordare che la tabella, di cui alla presente, non è utilizzabile per i contratti pubblici e per le giustificazioni eventualmente richieste dalle Stazioni Appaltanti, per la verifica dell’anomalia delle offerte, per le quali continua ad applicarsi la tabella ministeriale di cui al Decreto n° 26 del 22 maggio 2020 (vedi ns. circolare n. 286/C/2020 del 27.05.2020).
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