Per opportuna informativa degli Associati, è stato pubblicato sulla GURI n. 253 del 13 ottobre 2020, il DPCM 13 ottobre 2020 recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del D.L. 16.05.2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per opportuna informativa degli Associati, è stato pubblicato sulla GURI n. 253 del 13 ottobre 2020, il DPCM 13 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.05.2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.07.2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19””, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento sul territorio nazionale.
Il provvedimento prevede, in particolare, le seguenti misure:
– l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto;
– chiunque sia stato a contatto con un positivo o sia positivo è chiamato a rimanere in quarantena 10 giorni. Trascorso tale lasso di tempo si rende necessario un tampone il cui esito, se negativo, sancisce il termine della quarantena;
-i locali, tra cui ristoranti e bar, avranno l’obbligo di chiudere entro la mezzanotte, mentre dalle ore 21 si fa divieto ai clienti di consumare al di fuori degli stessi. Le consumazioni potranno essere effettuate solo se seduti al tavolo, che sia all’aperto o al chiuso;
-sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto. Viene altresì raccomandato fortemente la presenza di massimo 6 persone non conviventi presso la stessa abitazione, che sia per cena o per ritrovo tra amici e famigliari, suggerendo in tal caso l’utilizzo della mascherina;
-viene confermata la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado nonché dettate disposizioni per le attività didattiche delle università e corsi di formazione. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, tutte le gite scolastiche e le uscite a fini didattici;
-vengono dettate le regole per lo svolgimento di eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ed altri eventi in generale. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome;
-vengono consentite le manifestazioni fieristiche e congressi previa adozione di appositi protocolli validati dal CTS nonchè di apposite misure organizzative;
-per quanto riguarda lo svolgimento di attività professionali, viene ribadito che queste siano effettuate attraverso la modalità di lavoro agile laddove possibile, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio;
-in relazione allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, viene stabilito che queste siano effettuate rispettando i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020.
Il provvedimento, inoltre, è corredato di un apposito Allegato concernente le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.
Le indicazioni in essi contenute si pongono in continuità con le indicazioni a livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche´ con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
Il predetto allegato contiene specifiche schede tecniche riferite ad una serie di attività tra cui le seguenti: turistiche, ricettive, uffici aperti al pubblico, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, formazione professionale, sagre e fiere locali, congressi e grandi eventi fieristici.
In aggiunta, l’allegato contiene, altresì, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonchè il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020.
Le disposizioni del DPCM 13.10.2020 si applicano dal 14.10.2020 al 13.11.2020.
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