il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 ottobre scorso, ha approvato il Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020, cd. Decreto Ristori, pubblicato sulla GURI n. 269 del 28.10.2020.
Così come annunciato dal Presidente Conte dopo l’approvazione e pubblicazione in GURI del DPCM 24.10.2020, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 ottobre scorso, ha approvato il Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020, cd. Decreto Ristori, pubblicato sulla GURI n. 269 del 28.10.2020.
Il Decreto Legge introduce ulteriori misure di sostegno urgenti rivolte alle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni previste dal DPCM 24.10.2020.
Il provvedimento interviene con uno stanziamento di risorse pari a 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati sia al ristoro delle attività economiche interessate che al supporto dei loro lavoratori.
Qui di seguito le principali misure introdotte:
Riconosciuto un contributo a fondo perduto ai settori economici particolarmente interessati dalle misure restrittive del DPCM 24.10.2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell’Allegato 1 al Decreto, mediante bonifico diretto sul conto corrente, dal 100% al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il Decreto Rilancio. Per alcuni settori specifici il contributo può arrivare al 400%.
Con un intervento di 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, che costituiscono la durata massima di richiesta con causale COVID-19. E’ previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base della riduzione di fatturato rispetto al 2019. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019, dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24.10.2020.
Per i datori di lavoro la cui attività prevalente rientra tra quelle riferite ai codici ATECO – Allegato 1 del decreto, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. I pagamenti dei contributi sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.
Esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, indipendentemente dal volume di affari, il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
Per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO – Allegato 1 del decreto, non è dovuta, per l’anno 2020, la seconda rata IMU.
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di Emergenza (REM) è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Il Decreto prevede inoltre sostegno ai lavoratori stagionali, ai settori del turismo, agenzie di viaggio e tour operator, settore alberghiero, sport, agricoltura, pesca, export e fiere internazionali.
Si allega alla presente circolare il testo del Decreto Legge n. 137/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nonché un riepilogo delle principali misure adottate, predisposto dal MISE.
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