La CNCE con la Comunicazione n. 747/2020 fornisce ulteriori chiarimenti in materia di rateizzazioni in Cassa Edile.
Si trasmette, per opportuna informativa, la Comunicazione CNCE n.747, con la quale la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili rende due chiarimenti in ordine all’Accordo Nazionale 10 settembre 2020, in materia di rateizzazioni in Cassa Edile (v. Circolari n. 363 del 23/9/20 e n. 395 del 7/10/20).
L’accordo, come noto, prevede la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile purché, tra l’altro, vengano rispettati tutti i criteri e i requisiti indicati.
Tra questi:
La CNCE chiarisce che tale norma ha validità per tutte le imprese, comprese quelle che abbiano già concluso positivamente, alla data del 10 settembre 2020, altre rateizzazioni presso la stessa Cassa. In sostanza, ai fini della verifica degli intervalli intercorrenti tra una rateizzazione e l’altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni), viene precisato che per la concessione di una nuova rateizzazione, non si dovrà tenere conto delle eventuali rateizzazioni concesse prima della data indicata. Il “conteggio” delle rateizzazioni parte quindi, per tutte le imprese, solo dal 10 settembre, con l’eccezione della eventuale rateizzazione in corso a tale data, che dovrà invece essere calcolata ai fini dell’applicazione della norma in esame.
La CNCE chiarisce, altresì, che tale preclusione deve intendersi riferita ai soli casi in cui la Cassa abbia già avviato la procedura esecutiva munita dell’apposito titolo esecutivo (non quindi del solo decreto ingiuntivo).
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