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L'INPS con il Messaggio n. 4254/20 fornisce le istruzioni operative per fruire dell'esonero contributivo previsto dal Decreto-Legge "Agosto" in favore dei datori di lavoro che non richiedono ulteriore integrazione salariale per Covid-19.

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Circolare n°554/C/2020: Emergenza COVID-19-Esonero contributivo per i datori – Mess. INPS n°4254/20.

23 Novembre 2020
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L’INPS con il Messaggio n. 4254/20 fornisce le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo previsto dal Decreto-Legge “Agosto” in favore dei datori di lavoro che non richiedono ulteriore integrazione salariale per Covid-19 

Si riporta in allegato il Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, con il quale la Direzione Generale dell’INPS ha fornito le indicazioni operative per accedere all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsto dall’art. 3 del Decreto-Legge “Agosto”, in favore dei datori di lavoro che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale per Covid-19. Per il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Al riguardo, si richiama la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, con la quale l’Istituto ha diramato le prime indicazioni circa l’assetto e le condizioni del beneficio in oggetto.

L’INPS fa preliminarmente presente che il 10 novembre 2020 la Commissione Europea ha approvato la misura in oggetto: in proposito si ricorda che, trattandosi di una misura selettiva (in quanto riguarda solo i datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di interventi di integrazione salariale per Covid-19), in base alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (C/2020/1863), la preventiva autorizzazione della stessa Commissione deve considerare aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, quelli che, tra l’altro:

  • siano di importo non superiore a 800.000 euro per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
  • siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da Covid-19;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2020.

Tanto premesso, l’Istituto ha precisato che, al fine di accedere all’agevolazione in oggetto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale autocertificano:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla predetta retribuzione;
  • l’importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente, una volta ricevuta la richiesta, attribuisce, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il Cassetto previdenziale.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, il messaggio ribadisce che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura del beneficio – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità. L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può peraltro superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si intenda avvalersi della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato non potrà fruire di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo il caso in cui le sospensioni o le riduzioni dell’orario di lavoro riguardino una diversa unità produttiva o sia fatto ricorso ad ammortizzatori sociali diversi dalla causale Covid-19.

Con riferimento alla condizione della mancata richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali per Covid-19 previsti dal Decreto-Legge “Agosto”, si ricorda che ai sensi dell’art. 12, comma 15, del Decreto-Legge “Ristori” (Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137), i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del citato art. 3 del Decreto-Legge “Agosto” possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto-Legge “Ristori”. Si fa riserva di ulteriori approfondimenti circa le modalità di applicazione della norma ora richiamata, ad esito delle indicazioni che perverranno da parte dell’INPS.

Per quanto attiene alle istruzioni operative si fa rinvio al messaggio in commento, anche per le modalità di recupero dello sgravio spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020 (con regolarizzazione tramite Uniemens/vig), “limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente”.

42517-2020 11 19 Messaggio INPS 4254 2020.pdfApri

42517-Circolare n 554_C_2020.pdfApri
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