E’ stata firmata la circolare congiunta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro della P.A., con cui si forniscono dei chiarimenti interpretativi su alcune criticità emerse dopo l’entrata in vigore dell’articolo 10 del Decreto Legge 76/2020 sulla nuova disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione.
E’ stata firmata la circolare congiunta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro della Pubblica Amministrazione, con cui si forniscono dei chiarimenti interpretativi su alcune criticità emerse dopo l’entrata in vigore dell’articolo 10 del Decreto Legge 76/2020 sulla nuova disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione (vedi circolare n. 439 del 30/10/2020). La circolare, fortemente richiesta dall’ANCE, contiene degli indubbi aspetti positivi appoggiando una interpretazione della norma tesa ad allentare i limiti che il DL. 76/2020 ha introdotto per gli interventi di demolizione e ricostruzione per gli immobili ricadenti nei centri storici.
Il testo si sofferma su due specifiche disposizioni, oggetto di modifica dal DL. 76/2020, ossia gli articoli 2bis e 3 del DPR 380/2001 relativi rispettivamente alle norme sulle distanze per gli interventi di demolizione e ricostruzione e la nuova definizione di ristrutturazione edilizia.
NUOVA DEFINIZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (ART. 3 DPR 380/2001)
In merito alla nuova definizione di “ristrutturazione edilizia” le indicazioni riguardano i seguenti temi.
Su questo si precisa che il chiarimento non è finalizzato ad impedire nell’ambito degli interventi di ricostruzione le modifiche di destinazione d’uso (le quali sono già ammesse dalla normativa vigente) ma è funzionale a consentire che, nei casi in cui è necessario rispettare le caratteristiche tipologiche, come nel caso di immobili soggetti a vincolo, sia comunque possibile eseguire dei cambi di destinazione d’uso.
In merito a tale ultima possibilità, la circolare specifica che l’incremento volumetrico deve essere però finalizzato a obiettivi di rigenerazione urbana, da intendersi – in assenza di una definizione normativa generale – come riferita a qualunque tipologia di interventi edilizi che, senza prevedere nuove edificazioni, siano intesi al recupero e alla riqualificazione di aree urbane e/o immobili in condizioni di dismissione o degrado.
Per quanto riguarda gli edifici ubicati nelle zone A di cui al DM 1444/1968 e in zone a queste assimilate dai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, la Circolare specifica che in questi casi il rispetto delle caratteristiche preesistenti (previsto per gli edifici vincolati) “è solo tendenziale, essendo espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici”. In sostanza la Circolare sembra voler offrire, aderendo a quanto richiesto dall’ANCE, una interpretazione meno rigorosa per le zone A ed a quelle assimilate, individuando delle fattispecie in cui in, qualche modo, sarà possibile prescindere dal rispetto delle condizioni poc’anzi evidenziate. La Circolare specifica infatti che sono fatte salve:
La clausola di “salvezza” consente, inoltre, di ritenere ammissibili anche per gli edifici ubicati in dette zone le variazioni imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RISPETTO DELLE DISTANZE (ART. 2BIS DEL DPR 380/2001)
Ambito di applicazione e mantenimento delle distanze preesistenti in caso di incentivi volumetrici: la norma contenuta nel comma 1ter dell’articolo 2bis del DPR 380/2001, come modificata dal DL 76/2020, consente per gli interventi di demolizione e ricostruzione il mantenimento delle distanze preesistenti tra gli immobili in caso di modifica della sagoma, dell’area di sedime e dell’altezza del fabbricato demolito nonché anche in caso di incentivi volumetrici.
La circolare, in merito a tale disposizione, ha specificato che:
Destano delle perplessità le indicazioni con le quali si stabilisce che le previsioni contenute nel comma 1ter dell’art. 2bis del DPR 380/2001 sono volte a specificare che il mantenimento delle distanze preesistenti è consentito “se non è possibile la modifica dell’area di sedime”. Si ritiene, infatti, che tale interpretazione non sia aderente al testo normativo che, in particolare, prevede che la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti “anche” qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime.
In particolare si chiarisce che la norma:
In allegato è consultabile la Circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero della Pubblica Amministrazione “Articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Chiarimenti interpretativi”.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.