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Una disposizione inserita nel corso dell’iter per la conversione in legge del D.L. 125/2020 di proroga dell’emergenza Covid-19 ha spostato al 28 febbraio 2021 il termine di versamento del conguaglio IMU nell’ipotesi in cui i Comuni abbiano disposto, per il periodo d’imposta 2020, modifiche alle aliquote dell’imposta rispetto a quelle 2019.

In provincia

Circolare n°602/C/2020: Emergenza COVID-19-Nuova IMU-Pagamento saldo il 16/12/20 e ulteriori novità.

21 Dicembre 2020
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Pagamento del saldo della nuova IMU, risultante dall’unificazione di IMU e TASI, per il periodo d’imposta 2020 entro il prossimo 16 dicembre e proroga al 28 febbraio 2021 del conguaglio IMU 2020.

Come noto, infatti, una disposizione inserita nel corso dell’iter per la conversione in legge del D.L. 125/2020 (ora legge 159/2020) di proroga dell’emergenza Covid-19 ha spostato al 28 febbraio 2021 il termine di versamento del conguaglio IMU nell’ipotesi in cui i Comuni abbiano disposto, per il periodo d’imposta 2020, modifiche alle aliquote dell’imposta rispetto a quelle in vigore nel 2019. In particolare, la proroga si è resa necessaria tenuto conto del nuovo termine del 31 dicembre 2020 (anziché il 28 ottobre), per la pubblicazione sul sito internet del MEF delle delibere e dei regolamenti IMU per il 2020. Inoltre, resta confermato il mantenimento, anche a decorrere dal 2020 della possibilità, per i Comuni, di continuare ad applicare mediante propria delibera la maggiorazione (cd. “ex-TASI”) dello 0,08%, nell’ipotesi in cui questa fosse già stata disposta in precedenza e fino al periodo d’imposta 2019.

Pertanto, con riferimento all’attuale periodo d’imposta, ai fini del saldo IMU sono previste due scadenze:

  • il 16 dicembre 2020, per il versamento del saldo IMU 2020, da calcolare in base alle aliquote in vigore, ai fini IMU e TASI, nel periodo d’imposta 2020, ovvero in base al 2019, nell’ipotesi in cui il Comune non avesse ancora emanato la delibera sulle aliquote della nuova IMU;
  • il 28 febbraio 2021, per il versamento del conguaglio IMU 2020, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, da calcolare in base alle nuove delibere pubblicate dai Comuni sul sito internet del MEF entro il 31 dicembre prossimo.

Tali regole valgono anche per il pagamento del saldo e conguaglio 2020 per i cd. “beni merce”, ovvero i fabbricati costruiti per la vendita e non locati delle imprese di costruzioni.

Come noto, tali immobili nel 2019 erano esenti da IMU, ma assoggettati alla TASI, con aliquota dello 0,1%. Di conseguenza, in assenza di delibera sulla nuova IMU, con riferimento al saldo IMU 2020 si può, alternativamente:

  • non versare alcun saldo IMU, tenuto conto che, per i “beni merce”, nel 2019 mancava il presupposto impositivo IMU, e versare tutta l’imposta entro il 28 febbraio 2021 tenuto conto delle nuove aliquote IMU stabilite dai Comuni;
  • versare il saldo IMU entro il 16 dicembre 2020 in base all’aliquota dello 0,1% applicabile, nel 2019, ai fini TASI e confermata anche con la nuova IMU e pagare il conguaglio entro il 28 febbraio 2021.
  • In tal caso, l’importo del saldo risulta pari all’acconto già versato a giugno.

In ogni caso, si precisa che ove ad oggi sia già intervenuta la delibera comunale, il saldo IMU va versato entro il 16 dicembre in base all’aliquota da questa stabilita, fatta salva l’ipotesi di versamento dell’ulteriore conguaglio entro il 28 febbraio 2021 nell’ipotesi in cui il Comune decida di modificare la delibera esistente, mediante pubblicazione sul sito internet del MEF entro il 31 dicembre 2020. Per gli altri immobili delle imprese edili (aree e fabbricati strumentali) si applicano le aliquote della nuova IMU (quella di base è fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille).

Al riguardo, si ricorda che dal 1° gennaio 2022, opererà l’esenzione totale dei suddetti “immobili merce” dalla nuova IMU, così come è stato previsto dal DL crescita (art.7-bis DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019).

Dichiarazione IMU

Come per la disciplina IMU originaria, anche ai fini della nuova IMU viene confermato che la dichiarazione debba essere presentata o trasmessa telematicamente «entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta». Sul punto, la C.M. 1/DF/2020 rileva che il D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 58/2019 (art.3-ter) aveva posticipato tale termine al 31 dicembre dell’anno successivo. Alla luce della nuova IMU, quindi, il Dipartimento precisa che il termine del 31 dicembre per la presentazione della dichiarazione vale unicamente nell’ipotesi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019.

Pertanto, solo per il 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 31 dicembre 2020, e ciò vale anche per i fabbricati “beni merce” delle imprese edili, per non incorrere nella decadenza riferita all’esenzione dall’IMU per il 2019 (mediante l’apposito Modello e relative Istruzioni). Si ricorda che con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dovranno essere approvate le modalità di presentazione della nuova dichiarazione IMU. (quindi in sostituzione del D.M. 30 ottobre 2012 che ha approvato l’attuale Modello di dichiarazione, il quale resta valido fino all’adozione del nuovo Decreto).

Infine, si ricorda che la dichiarazione per l’esenzione dall’IMU sui “beni merce” delle imprese edili è legittima anche se presentata tramite i canali Entratel e Fisconline (cfr. anche la Risoluzione del MEF n.7/DF/2020).

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