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Informiamo le imprese interessate che la circolare INAIL n. 44 dell’11 dicembre u.s. ha fornito istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

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Circolare n°604/C/2020: Emergenza COVID-19-Sorveglianza sanitaria lavoratori a rischio-Circ. 44/2020

21 Dicembre 2020
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Informiamo le imprese interessate che la circolare INAIL n. 44 dell’11 dicembre u.s. ha fornito istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Sorveglianza sanitaria lavoratori e lavoratrici fragili

L’Istituto, al fine di consentire ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente (situazione peraltro molto poco ricorrente nel settore edile), di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria, ha realizzato e messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica.

L’introduzione della previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale, di cui all’art. 83 del D.L. 34/20, così come convertito con modificazioni dalla L. 77/20, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, ha ampliato – seppur limitatamente al periodo emergenziale e ai fini della valutazione delle situazioni di particolare fragilità – le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08. In merito alle “situazioni di particolare fragilità”, alla luce dei recenti chiarimenti intervenuti con la Circolare del Ministero della salute e del Ministero del lavoro del 4 settembre 2020, viene evidenziato che “i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (a es. patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia”.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”. In merito al requisito dell’età, la Circolare interministeriale chiarisce che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorativa e che, pertanto, “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”. Tale evoluzione delle evidenze in tema di fragilità è stata peraltro recepita nel Rapporto Iss COVID-19 del 21 agosto 2020, n. 58.

Rilasci applicativi

Stante quanto sopra, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), D.Lgs. 81/08, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020 possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita sezione del portale istituzionale, raggiungibile dal seguente percorso:

  •    https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html.

Istruzioni operative

Le visite mediche, richieste ai sensi del menzionato articolo 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nella predetta circolare interministeriale 4 settembre 2020, n. 13 e secondo la disciplina di cui al citato disposto normativo. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

L’importo unitario per la singola prestazione resa dall’INAIL, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio di cui al richiamato articolo 83, è pari a circa euro 50. Nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del portale www.inail.it è a disposizione dell’utenza il servizio “INAIL risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti procedurali.

42877-circolare inail 44 2020.pdfApri

42877-Circolare n 604_C_2020.pdfApri
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