L’INPS fornisce istruzioni in merito alle operazioni di conguaglio di fine anno 2020 per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens (circolare n. 155/2020)
Con l’allegata circolare n. 155 del 23 dicembre 2020, la Direzione Generale dell’INPS, di cui si raccomanda un’attenta lettura, ha riepilogato le operazioni di conguaglio, relative all’anno 2020, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
In via preliminare, la circolare in oggetto pone in evidenza che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2021), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2021” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2021), attenendosi alle modalità indicate nella medesima circolare.
Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio possono riguardare anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto fa presente che queste ultime possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2021” (scadenza di pagamento 16 marzo 2021), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021.
Tanto premesso, l’INPS esamina le fattispecie di seguito elencate.
Elementi variabili della retribuzione individuati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con Decreto Ministeriale 7 ottobre 1993 e riportati nella Circolare n. 155 in oggetto. In proposito, l’INPS ricorda che, come già precisato nella circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
L’Istituto ribadisce altresì che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione in discorso si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2020), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2021 (sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso Uniemens, v. la circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 106 del 9 novembre 2018).
Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, così come interpretato dall’art. 2 del Decreto-Legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla Legge 27 novembre 2001, n. 417. Tale massimale, pari per l’anno 2020 a € 103.055,00, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%, di cui all’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438.
Aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter della Legge n. 438/1992). Il suddetto limite, per l’anno 2020, è risultato pari a € 47.379,00 annui, corrispondenti a € 3.948,00 mensili.
Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva. Nel fare rinvio alle istruzioni già fornite con la circolare n. 162 del 27 dicembre 2010, l’INPS sottolinea che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Qualora le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile del mese al quale era stato imputato. Attraverso una specifica variabile retributiva, è consentito al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e del mese nel quale il compenso per ferie non godute è stato assoggettato a contribuzione e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata (messaggio INPS n. 456 del 31 gennaio 2019).
Fringe benefits. L’art. 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo modificato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (escluse quindi le erogazioni in denaro) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in parola è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Detto limite è stato elevato – per l’anno 2020 – ad € 516,46 dall’art. 112 della legge di conversione del Decreto-legge “Agosto”. Al riguardo, l’INPS ha fatto presente che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che l’erogazione dei beni e servizi da parte dei datori di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore all’anzidetto limite, l’azienda deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del limite suindicato si deve tener conto anche dei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, nell’ipotesi di superamento del limite di € 258,23 (per il 2020, € 516,46), il datore di lavoro che opera il conguaglio deve provvedere al versamento dei contributi soltanto sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove viene trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit corrisposto dal precedente datore di lavoro).
Auto aziendali concesse ad uso promiscuo. Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) ed assegnato in uso promiscuo al lavoratore, il citato art. 51 del TUIR, al comma 4, lettera a), dispone che tale calcolo deve essere effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 chilometri, riferendone una parte di essi all’uso privato. La percentuale prevista dalla norma prima dell’intervento della Legge di bilancio 2020 era il 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit). Tale criterio di determinazione del benefit auto è rimasto in vigore per le assegnazioni effettuate sulla base di contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, mentre per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la percentuale del 30% è stata così rimodulata, in base al valore delle emissioni di anidride carbonica:
Prestiti ai dipendenti. In proposito, l’INPS ha ricordato che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (attualmente pari a 0,00%) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria. L’INPS rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria ed alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
L’Istituto ha precisato inoltre che:
Operazioni societarie. Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno.
Contributo di solidarietà del 10% ai sensi della Legge 1° giugno 1991, n. 166, sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare. Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall’art. 9-bis del Decreto-Legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 1991, n. 166.
Nell’ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici indicati al punto 13 della circolare in esame.
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