Non si applica l’imposta di bollo sulla "domanda di partecipazione" ad una procedura di gara negoziata né sulla “manifestazione d’interesse” a valle di un’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, come pure sulle offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della P.A.
Non si applica l’imposta di bollo sulla “domanda di partecipazione” ad una procedura di gara negoziata né sulla “manifestazione d’interesse” a valle di un’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, come pure sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della P.A.
L’Agenzia delle Entrate è tornata sull’applicabilità dell’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle gare pubbliche, nella Risposta n. 7/E del 5 gennaio 2021, relativa ad un’istanza d’interpello in materia formulata da un’impresa.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo:
Sotto il profilo, invece, dell’applicabilità dell’imposta di bollo sugli allegati ai contratti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell’art.32, co.14-bis, del D.Lgs n. 50/2016, introdotto dall’art. 22 del D.Lgs. 56/2017, “I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”.
Per quel che riguarda i capitolati d’appalto oggetto dell’istanza d’interpello, la R. 7/E/2021 chiarisce che sugli stessi si applica l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, tenuto conto che tali documenti disciplinano particolari aspetti del contratto (cfr. anche lo stesso art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972).
Invece, per quel che riguarda gli allegati relativi ai grafici e disegni, l’Agenzia delle Entrate conferma che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, in quanto elaborati tecnici redatti da un professionista, devono essere assoggettati all’imposta di bollo in caso d’uso, nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplare, con un minimo di 1 euro (cfr. l’art. 28 della Tariffa, parte seconda, e l’art.3 co.3, del D.P.R. 642/1972). Per tali documenti, infatti, non è possibile effettuare il conteggio delle linee al fine dell’applicazione dell’imposta di bollo. Resta fermo che anche tali atti sono parte integrante del contratto e devono essere richiamati nello stesso.
In merito, si osserva che nella risposta in commento, l’Agenzia indica 1 euro, come misura dell’imposta da applicare per ogni foglio o esemplare, quando invece il citato art.28 della tariffa, parte II (richiamato espressamente nel chiarimento), fissa a 0,52 euro per foglio, o esemplare, la misura dell’imposta da applicare su tali documenti tecnici (misura da coordinare con l’importo minimo di 1 euro, stabilito, in via generale, dall’art.3, co.3, del medesimo DPR 642/1972).
Per “caso d’uso” s’intende, ai sensi dell’art.2, co.2, del DPR 642/1972 «quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione».
Resta comunque fermo che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’imposta. Per completezza si ricorda che per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento. Inoltre per i medesimi contratti si applica l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, in base al principio di alternatività IVA/Registro stabilito dall’art.40 del D.P.R. 131/1986 (cd. “Testo unico del Registro”), per i contratti sottoposti ad IVA, come avviene nell’ipotesi degli appalti pubblici aventi ad oggetto prestazioni rese nel settore edile.
Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario dell’imposta di bollo si riferisce all’atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all’espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto. In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.
???????La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all’imposta fin dall’origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)».
Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.