Le imprese che hanno usufruito sin da aprile 2020 della moratoria (come stabilito dal DL. cura Italia e successivamente dal DL. Agosto), usufruendo della proroga al 30 giugno 2021 stabilita nella Legge di Stabilità, possono essere segnalate, dalla banca stessa, alla Centrale Rischi.
Corre l’obbligo di evidenziare una particolare situazione che nella gestione creditizia aziendale è bene tenere presente per evitare di incorrere nel rischio di segnalazione alla centrale rischi.
Ci riferiamo alle moratorie dei debiti bancari stabilite dai vari paesi, quale misura per far fronte alla ridotta attività in conseguenza delle limitazioni ANTICOVID.
Infatti per far fronte alla crisi epidemiologica in molti Paesi sono state introdotte delle moratorie straordinarie che hanno permesso alle imprese bloccate dal lockdown di ritardare e sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti aperti.
L’EBA (Autorità bancaria europea) ha predisposto delle raccomandazioni al sistema bancario con le quali precisa che queste sospensioni non dovevano in alcun modo inficiare il merito creditizio del cliente e non avrebbero, quindi, dovuto essere segnalate.
In Italia questa “moratoria generale di pagamento”, come viene definita dall’EBA, è stata introdotta la scorsa primavera con il DL Cura Italia che ha allungato la scadenza dei finanziamenti in essere al 30 settembre 2020 ed è stata prorogata automaticamente dapprima dal DL. Agosto, che ha portato la scadenza al 31 gennaio 2021, e da ultimo, con la Legge di Stabilità, che ha prorogato ulteriormente al 30 giugno 2021.
Ebbene, in un passaggio di un Orientamento dell’EBA dello scorso 2 dicembre, al par. 10 bis, viene specificato che “il periodo complessivo entro il quale il piano dei pagamenti di un determinato contratto di prestito è modificato conformemente al paragrafo 10, lettera c), a seguito dell’applicazione di moratorie generali di pagamento, non dovrebbe superare i nove mesi. Tuttavia, questo limite massimo di nove mesi non si applica alle modifiche del piano dei pagamenti concordate per contratti di prestito prima del 30 settembre 2020 nel quadro di una moratoria generale di pagamento se la durata totale della modifica supera i nove mesi”.
Nel caso in cui un’impresa abbia beneficiato della moratoria sin dal primo momento, ad aprile 2020, e abbia prorogato la scadenza al 31 gennaio 2021 grazie al DL Agosto (CASO 2), se volesse allungare la scadenza al 30 giugno 2021 usufruendo della Legge di Stabilità, a partire dal 1° febbraio 2021 la banca potrebbe, a propria discrezione, procedere alla segnalazione perché il periodo dei 9 mesi di “non segnalazione” concessi dall’EBA sarebbero superati (la sospensione di cui avrebbe beneficiato l’impresa, infatti, sarebbe già di 10 mesi: l’EBA ha specificato che non può essere effettuata la segnalazione per il mese eccedente).
L’EBA ha confermato tale impostazione in una FAQ lo scorso 29 gennaio chiarendo, inoltre, che, ai fini della riclassificazione automatica della posizione sospesa, la banca – la quale, ai sensi delle regole sul default, dovrebbe valutare che la ridotta obbligazione risultante dalla misura di concessione sia inferiore al valore dell’1% per classificare l’esposizione come “performing” – dovrà considerare solo il periodo ulteriore rispetto ai 9 mesi come base temporale per il calcolo della ridotta obbligazione dell’impresa.
Per questo è estremamente importante che le imprese valutino bene l’opportunità di ricorrere ad ulteriori sospensioni di pagamenti di finanziamenti in essere, per evitare di incorrere nelle conseguenze negative derivanti da una segnalazione in Centrale Rischi.
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