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Il meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) non si applica nei confronti di una Stazione appaltante, qualificata come soggetto aggiudicatore privato tenuto alla realizzazione di un’opera pubblica, ed al rispetto del Codice degli appalti – D.Lgs. 50/2016.

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Circolare n°58/C/2021: Split payment – Soggetto aggiudicatore privato – Risposta n°577/E/2020.

4 Febbraio 2021
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Il meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) non si applica nei confronti di una Stazione appaltante, qualificata come soggetto aggiudicatore privato tenuto alla realizzazione di un’opera pubblica, ed al rispetto del Codice degli appalti – D.Lgs. 50/2016.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce nella Risposta n. 577/E del 10 dicembre 2020 ad un’istanza d’interpello riguardante l’applicabilità o meno della disciplina della scissione dei pagamenti (cd. split payment) in presenza di una società di diritto privato qualificata come Stazione appaltante, inserita nell’elenco IPA (Indice Governativo delle Pubbliche Amministrazioni) e rientrante tra i soggetti aggiudicatari di diritto privato che affidano appalti pubblici di lavori ai sensi del Codice degli appalti.

Si ricorda che, ai sensi del nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, che disciplina lo split payment, gli Enti pubblici destinatari delle fatture sono quelli di cui all’art.1, co.2, della legge 196/2009, a cui si aggiunge un’ulteriore elencazione di soggetti e in particolare:

  • tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
  • tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
  • le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
  • professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

I fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” devono comunque emettere fattura con indicazione dell’imponibile e dell’imposta e con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ovvero “split payment ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. La P.A. provvede al versamento dell’IVA, secondo specifiche modalità (cfr. anche la C.M. 15/E/2015).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che, dal punto di vista soggettivo, la disciplina dello split payment si sovrappone in parte a quella relativa alla fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della P.A..

Infatti, l’art.5-bis del D.M. 23 gennaio 2015 attuativo dello split payment ha stabilito che questo si applica alle P.A. «destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art.1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Richiamando proprio la disciplina in tema di fatturazione elettronica, che definisce le tipologie di Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali la stessa opera, l’Agenzia delle Entrate conferma, in linea generale, che il meccanismo dello split payment si applica nei confronti dei soggetti individuati nell’elenco IPA. In particolare, quindi, lo split payment si applica per le prestazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate verso le P.A. individuate all’art.1, co.2, del D.Lgs. 165/2001, ovvero verso i soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, co.2, della legge 196/2009, ivi comprese le Autorità indipendenti e le Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, co. 209, della legge 244/2007.

Sul tema è poi intervenuto il D.Lgs. 148/2018 in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito degli appalti pubblici, specificando che la fatturazione elettronica si applica «alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196» (quest’ultima disposizione riguarda proprio le P.A. a cui si applica lo split payment).

In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria, nella Risposta n. 577/E/2017, chiarisce che i soggetti destinatari delle due discipline (split payment e fattura elettronica per i soggetti che applicano il Codice dei contratti pubblici) non coincidono, tenuto conto che l’ambito soggettivo dello split payment rappresenta un sottoinsieme delle P.A. obbligate a ricevere le fatture in modalità elettronica, tra le quali rientrano le P.A. aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori, anche se sono soggetti privati.

Ciò premesso, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nei confronti della società istante, accreditata presso l’IPA:

  • la fatturazione relativa allo specifico appalto affidato deve avvenire con modalità elettronica, tenuto conto che la società, ancorché privata, è un “soggetto aggiudicatore” di cui al Codice dei contratti pubblici (come stabilito dal D.Lgs. 148/2018 in tema di fatturazione elettronica negli appalti pubblici);
  • è escluso il meccanismo dello split payment, nel presupposto che tale soggetto non rientra tra le P.A. come definite dall’art.1, co.2, della legge 196/2009, richiamato dalla medesima disciplina della scissione dei pagamenti (art.17-ter del D.P.R. 633/1972). Peraltro, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, lo split payment si applica solo alle P.A. di cui all’art.1, co. da 209 a 214, della legge 244/2007, tra le quali non è compresa la società istante.

Si ricorda, infine, che lo split payment è stato prorogato dal Consiglio dell’UE fino al 30 giugno 2023 e che per stemperare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A., che quindi non incasseranno l’IVA dovuta sulle operazioni rese alla P.A., resta confermata la disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria, nonché la possibilità di ottenere i rimborsi mediante conto fiscale.

43385-AdE Risp_n_577_E del 10-12- 2020.pdfApri

43385-Circolare n 58_C_2021.pdfApri
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