Con l'allegato Messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le prime indicazioni circa la presentazione delle istanze di integrazione salariale per COVID-19 per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, ai sensi della Legge di bilancio 2021, in attesa dell'emanazione di una circolare illustrativa.
Con l’allegato Messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito le prime indicazioni circa la presentazione delle istanze di integrazione salariale per COVID-19 per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, ai sensi della Legge di bilancio 2021, in attesa dell’emanazione di una circolare illustrativa.
Al riguardo, l’Istituto ha sottolineato – tra l’altro – che:
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –
Circa le modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale per Covid-19 per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, perciò non antecedenti tale data, l’INPS ha precisato che nel sito internet dell’Istituto sono già disponibili i servizi telematici di invio delle istanze, che dovranno essere trasmesse utilizzando la causale di nuova istituzione “Covid-19 L. 178/20” sia per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria sia per l’assegno ordinario sia per la CIG in deroga. E’ possibile inoltrare le domande a prescindere dall’avvenuto rilascio delle autorizzazioni relative alle 6 settimane del Decreto-Legge “Ristori”.
TERMINI DECADENZIALI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –
Le domande che si riferiscono a periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro iniziati nel mese di gennaio 2021 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021. Nell’eventualità di una istanza riguardante un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. Si procede, infatti, in tale ipotesi, ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.