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Si riportano le istruzioni per il pagamento del contributo di licenziamento, fornite con Messaggio n°528 del 5 febbraio 2021 dalla Direzione Generale dell'INPS, in caso di risoluzioni consensuali incentivate conseguenti ad accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali.

In provincia

Circolare n°81/C/2021: Emergenza COVID-19 – Risoluzioni rapporto di lavoro – Mess. INPS n°528/2021

16 Febbraio 2021
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Con l’allegato Messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito le istruzioni per il pagamento del contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31-35, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “ticket NASpI”), nelle ipotesi di risoluzioni consensuali incentivate conseguenti ad accordi collettivi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in deroga al blocco dei licenziamenti attualmente in essere.

In base alle norme emergenziali che si sono succedute da agosto 2020 fino alla Legge di bilancio 2021, durante il blocco dei licenziamenti (attualmente in vigore fino al 31 marzo 2021), in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo è riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI (v., in particolare, il Messaggio INPS n. 4464 del 26 novembre 2020). 

Oltre all’ipotesi dell’accordo collettivo di risoluzione consensuale incentivata del rapporto, il blocco dei licenziamenti non opera anche con riguardo a:

  • personale già impiegato nell’appalto, riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Trattandosi di una tipologia di cessazione del rapporto che dà diritto alla NASpI, il messaggio in oggetto ha confermato che è dovuto il relativo contributo di finanziamento, secondo le disposizioni di legge e nella misura già illustrata – da ultimo – nella circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020, che per comodità di consultazione si riporta in allegato. 

Al riguardo, l’Istituto ha precisato in particolare che:

  • a decorrere dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del Decreto-Legge “Agosto”), le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”;
  • i datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, devono procedere alle necessarie correzioni;
  • il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per quanto attiene, invece, alle cessazioni intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in commento, il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento dell’obbligo contributivo entro il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.

Si fa rinvio al messaggio n. 525/2021 anche per le indicazioni fornite in merito agli adempimenti che deve porre in essere il datore di lavoro che abbia proceduto alla revoca del licenziamento, avvenuta tra il 15 agosto 2020 e il 13 ottobre 2020, in attuazione del comma 4 dell’art. 14 del Decreto-Legge “Agosto”, abrogato in sede di conversione in legge.

43563-2021 02 08 Messaggio INPS 528 2021.pdfApri

43563-2021 02 08 Circolare INPS 40 2021.pdfApri

43563-Circolare n 81_C_2021.pdfApri
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