Si riportano le istruzioni per il pagamento del contributo di licenziamento, fornite con Messaggio n°528 del 5 febbraio 2021 dalla Direzione Generale dell'INPS, in caso di risoluzioni consensuali incentivate conseguenti ad accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali.
Con l’allegato Messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito le istruzioni per il pagamento del contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31-35, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “ticket NASpI”), nelle ipotesi di risoluzioni consensuali incentivate conseguenti ad accordi collettivi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in deroga al blocco dei licenziamenti attualmente in essere.
In base alle norme emergenziali che si sono succedute da agosto 2020 fino alla Legge di bilancio 2021, durante il blocco dei licenziamenti (attualmente in vigore fino al 31 marzo 2021), in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo è riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI (v., in particolare, il Messaggio INPS n. 4464 del 26 novembre 2020).
Oltre all’ipotesi dell’accordo collettivo di risoluzione consensuale incentivata del rapporto, il blocco dei licenziamenti non opera anche con riguardo a:
Trattandosi di una tipologia di cessazione del rapporto che dà diritto alla NASpI, il messaggio in oggetto ha confermato che è dovuto il relativo contributo di finanziamento, secondo le disposizioni di legge e nella misura già illustrata – da ultimo – nella circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020, che per comodità di consultazione si riporta in allegato.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato in particolare che:
Si fa rinvio al messaggio n. 525/2021 anche per le indicazioni fornite in merito agli adempimenti che deve porre in essere il datore di lavoro che abbia proceduto alla revoca del licenziamento, avvenuta tra il 15 agosto 2020 e il 13 ottobre 2020, in attuazione del comma 4 dell’art. 14 del Decreto-Legge “Agosto”, abrogato in sede di conversione in legge.