OK al Sismabonus acquisti anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento volumetrico, a prescindere dalla tipologia di intervento individuato dal titolo abilitativo (come “ristrutturazione” o “trasformazione edilizia”), a condizione che siano rispettati gli strumenti urbanistici vigenti.
OK al Sismabonus acquisti anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con aumento volumetrico, a prescindere dalla tipologia di intervento individuato dal titolo abilitativo (come “ristrutturazione” o “trasformazione edilizia”), a condizione che siano rispettati gli strumenti urbanistici vigenti.
Ammesso il beneficio anche nell’ipotesi di ricostruzione di parte del nuovo edificio in un’area diversa, libera da costruzioni, che viene accorpata al terreno originario, con aumento di edificabilità complessivo, come previsto dalla regolamentazione edilizia comunale. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.97/E dell’11 febbraio 2021, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del Sismabonus acquisti in una particolare fattispecie relativa alla demolizione di un immobile la cui ricostruzione, con aumento di volumetria, viene effettuata sfruttando anche l’edificabilità di un’area confinante, ancora libera da manufatti, accorpata al terreno principale, in base alla normativa urbanistica del Comune.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria:
In sostanza, quindi, l’Agenzia delle Entrate consente l’applicabilità del beneficio nell’ipotesi di utilizzo, in fase di ricostruzione, anche di un’area diversa rispetto a quella originaria, sulla quale verrà edificata una porzione del nuovo fabbricato, tenuto conto che, nel caso di specie, l’intero intervento viene eseguito nell’ambito di un piano di recupero comunale;
Sullo stesso tema è intervenuta anche la Risposta n.103/E dell’11 febbraio 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, anche al ricorrere delle condizioni previste per l’applicazione del Super Sismabonus acquisti al 110%, e nell’ipotesi di conclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nel corso del 2022, l’agevolazione spetta a condizione che «l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione».
In sostanza, alla luce della proroga dei Superbonus, ivi compresa la fattispecie relativa al Super Sismabonus acquisti al 110%, fino al 30 giugno 2022, nel caso di specie il beneficio è ammesso per i rogiti di acquisto delle nuove unità stipulati entro tale data.