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Si trasmette, per opportuna informativa, la Lettera circolare n.12/2021, con la quale la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili rende alcuni chiarimenti in tema di contributi versati dai datori di lavori al Fondo Sanitario Sanedil per l’anno di imposta 2020.

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Circolare n°94/C/2021: CNCE – Lettera circolare n°12/2021.

19 Febbraio 2021
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Si trasmette, per opportuna informativa, la Lettera circolare n.12/2021, con la quale la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili rende alcuni chiarimenti in tema di contributi versati dai datori di lavori al Fondo Sanitario Sanedil per l’anno di imposta 2020.

In attesa dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondo Sanitari, ai fini della Certificazione Unica 2021 da compilare a cura dei datori di lavoro a titolo di sostituti di imposta e da consegnare al personale dipendente, viene evidenziato che, nella sezione Oneri Deducibili

  1. al punto 442, “contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito”, dovrà essere indicato l’intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell’anno 2020;
  2. al punto 443, dovrà inoltre essere indicato il codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587.

La CNCE chiarisce, altresì, che l’iscrizione del Sanedil all’Anagrafe dei Fondo Sanitari avverrà entro il 31 luglio 2021 e che, ad iscrizione avvenuta, i contributi versati per l’anno 2020 potranno essere dedotti/recuperati in sede di conguaglio fiscale.

Viene anche ricordato che l’importo dei contributi destinati al Fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali, è assoggettato all’aliquota di solidarietà Inps del 10%.

43614-lettera circolare n_12-21.pdfApri

43614-Circolare n 94_C_2021.pdfApri
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