Fornite dall'Inps importanti chiarimenti in ordine allo sgravio contributivo totale previsto dalla legge di Bilancio 2021 a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.
L’Inps, con la circolare n. 32/2021, ha fornito importanti indicazioni operative in merito allo sgravio contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate previsto dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 16 a 19, legge n. 178/2020), ampliandone la portata applicativa.
Alla luce di una “lettura organica della disciplina”, l’Istituto opera un’interpretazione estensiva della norma (che, si rammenta, richiama espressamente solo i commi da 9 a 11 dell’art. 4 della legge n.92/2012), precisando che lo sgravio contributivo totale spetta non solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato ma anche in caso di assunzioni a tempo determinato (che sarebbero escluse in base ad una interpretazione stricto sensu della norma), nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’esonero, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto, in via sperimentale, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’Inail.
L’esonero è applicabile in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate (art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012). Nello specifico:
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.
La durata massima dello sgravio varia in base alla tipologia di assunzione:
– per 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;
– per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
– per 18 mesi complessivi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Si rammenta che l’agevolazione è subordinata al requisito dell’incremento occupazionale netto e all’autorizzazione della Commissione europea, nonché al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), e all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, disciplinati da ultimo dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015.
L’esonero in esame è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Per quanto ivi non riportato, si rinvia alla circolare in oggetto.