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L'INPS con la Circolare n. 28/21 illustra le norme della Legge di bilancio 2021 in materia di ammortizzatori sociali, tra i quali la CIG e l'assegno ordinario per Covid-19, la proroga della CIGS oltre i limiti di legge, la CIGS per cessazione di attività e ne fornisce le istruzioni operative.

In provincia

Circolare n°103/C/2021: Emergenza COVID-19-Ammortizzatori sociali straordinari-Circ. INPS n°28/2021.

23 Febbraio 2021
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Si riporta in allegato la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, con la quale la Direzione Generale dell’INPS ha fornito una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito contenute nella Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare l’Istituto ha illustrato – tra l’altro – le norme in materia di:

  • Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario, CIG in deroga per Covid-19 (paragrafi 6-15);
  • prolungamento oltre i limiti temporali di legge della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per le imprese aventi rilevanza strategica (paragrafo 4);
  • Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per cessazione di attività (paragrafo 1);
  • sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese sequestrate, confiscate o sottoposte ad amministrazione giudiziaria (paragrafo 3);

La circolare in esame ha altresì fornito le istruzioni operative, indicando – tra l’altro – le modalità di esposizione del conguaglio delle prestazioni anticipate da parte dei datori di lavoro (paragrafo 16).

Facendo rinvio ad un’attenta lettura della circolare in esame, si sottolineano di seguito alcune precisazioni di particolare rilevanza per le aziende associate.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CIG IN DEROGA PER COVID-19

ULTERIORE PERIODO DI 12 SETTIMANE – La Legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 299-305) ha previsto la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di 12 settimane di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga per Covid-19, in favore di tutti i datori di lavoro i quali abbiano dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La possibilità di fruire di tali trattamenti prescinde dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020 (v. oltre).

ARCO TEMPORALE DI FRUIZIONE DELLE 12 SETTIMANE – Il comma 300 stabilisce che le 12 settimane di nuovi trattamenti devono essere collocate:

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per Covid-19;
  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e CIG in deroga per Covid-19.

La differenziazione dell’arco temporale di fruizione dei trattamenti in base al tipo di ammortizzatore sociale richiesto è una novità introdotta per la prima volta dalla Legge di bilancio 2021.

PERIODI OLTRE IL 1° GENNAIO 2021 GIA’ RICHIESTI AI SENSI DEL D.L. 137/2020 – In base a quanto disposto dal comma 300, i periodi di integrazione salariale per Covid-19 già richiesti ai sensi del Decreto-Legge “Ristori”, con la causale “Covid DL 137”, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane della Legge di bilancio 2021. Tali periodi, pertanto, riducono di un numero di settimane corrispondente il nuovo periodo di trattamenti concesso dalla Legge di bilancio 2021. Peraltro, in base all’esempio riportato al paragrafo 6 della circolare in esame, sembra emergere che la settimana dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021, già richiesta ai sensi del Decreto-Legge n. 137/2020 (c.d. Decreto-Legge “Ristori”), non sia da considerarsi nel computo delle 12 settimane richiedibili in base alla Legge di bilancio 2021.

COMPUTO A SETTIMANE DEI NUOVI PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER COVID-19 – La Legge di bilancio 2021 conferma l’indirizzo assunto a partire dal Decreto-Legge “Agosto”, secondo il quale l’utilizzo delle settimane di integrazione salariale per Covid-19 è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tener conto del dato relativo a quanto effettivamente fruito.

IRRILEVANZA DEI PERIODI FRUITI FINO AL 31 DICEMBRE 2020 – L’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale è consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali prima del 31 dicembre 2020. E’ quindi possibile richiedere i nuovi trattamenti anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per Covid-19 o che comunque non hanno esaurito le precedenti settimane previste dalla precedente normativa emergenziale.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE – Non è previsto l’obbligo del versamento di alcun contributo addizionale per i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga per Covid-19 per le 12 settimane previste dalla Legge di bilancio 2021: né quello di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, né quello previsto dai Decreti-Legge “Agosto” e “Ristori”, legato alla riduzione del fatturato delle aziende richiedenti gli ammortizzatori sociali per Covid-19.

I periodi di integrazione salariale per Covid-19, inoltre, non rilevano ai fini della determinazione dell’aliquota del contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n. 148/2015, dovuto per eventuali successivi periodi di integrazione salariale.

LAVORATORI INTERESSATI (IN FORZA IL 4 GENNAIO 2021) – I nuovi trattamenti previsti dalla Legge di bilancio 2021 trovano applicazione, secondo l’art. 1, comma 305, di quest’ultima legge, per i lavoratori che al 1° gennaio 2021 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Tuttavia, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno di cui trattasi, il Ministero del Lavoro ha concesso di estenderle ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 4 gennaio 2021. 

Resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale i dipendenti interessati siano stati impiegati presso il precedente datore di lavoro. Non si applica, analogamente a quanto disposto per i precedenti periodi di integrazione salariale per Covid-19, il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro nell’unità produttiva.

MODALITA’ DI RICHIESTA DEI NUOVI TRATTAMENTI – Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (12 settimane o il minor periodo che risulta dopo aver scomputato le settimane già richieste ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 1° gennaio 2021), tutti i datori di lavoro devono utilizzare le nuove causali che riportano il riferimento alla Legge n. 178/2020.

SOSPENSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – Le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria possono sospendere il relativo programma per fare ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per Covid-19, nei limiti sopra indicati, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di integrazione salariale ordinaria. In tal caso la causale da utilizzare è quella denominata “Covid-19 L 178/2020 – sospensione Cigs”. Si ricorda che il settore dell’edilizia è compreso tra quelli inclusi nella CIG Ordinaria.

Le modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro della volontà di sospendere il programma di integrazione salariale straordinaria e di riprenderlo dopo la sospensione ed i relativi adempimenti conseguenti sono illustrati nella circolare dell’INPS n. 47 del 28 marzo 2020.

INTERVENTO DI AMMORTIZZATORI DIVERSI NELLA STESSA SETTIMANA – Per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, fatta eccezione per le ipotesi in cui la richiesta di CIG in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale Covid-19.

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE – Le istanze di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga per Covid-19 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Le domande relative ai periodi che sono iniziati a gennaio 2021 devono essere trasmesse entro il 28 febbraio 2021. Qualora l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale attiene esclusivamente al periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procede ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

Resta ferma la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente inviato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI UTILI AL PAGAMENTO DIRETTO – In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modello “SR41” semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI – Anche per le 12 settimane di integrazioni salariali previste dalla Legge di bilancio 2021 resta inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni (e conguagliare gli importi successivamente, entro l’ordinario termine di decadenza semestrale) oppure di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto, eventualmente richiedendo l’anticipo del 40%.

RISORSE FINANZIARIE – Per i trattamenti di integrazione salariale per Covid-19, la Legge di bilancio 2021 ha stanziato 2.576,8 milioni di euro per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e l’assegno ordinario.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito sopra descritte e la relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dal Decreto Legislativo n. 148/2015.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE DI ATTIVITA’ – 

La Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 278) ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all’art. 44 del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, c.d. Decreto-Legge “Genova”, convertito dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, cioè la Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per cessazione di attività , per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022. L’Istituto ha sottolineato che la norma in esame non ha modificato la disciplina dettata dal Decreto-Legge “Genova” ed in particolare le condizioni ed i presupposti per l’accesso all’ammortizzatore sociale per cessazione di attività. Pertanto, restano necessari la stipula di un accordo sindacale in sede governativa, in cui venga verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.

L’INPS ha ricordato, inoltre, che l’unica modalità di pagamento consentita per questo tipo di trattamento è il pagamento diretto da parte dell’Istituto nei confronti dei lavoratori.

PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA OLTRE I LIMITI TEMPORALI DI LEGGE 

L’art. 1, comma 285, della Legge di bilancio 2021 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 22-bis del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, circa la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere la proroga del periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti temporali di legge. Le risorse stanziate a tal fine ammontano ad un massimo di 130 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

L’ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria può avere una durata di 12 mesi, in caso di proroga di un programma di riorganizzazione aziendale o di un contratto di solidarietà, e di 6 mesi in caso di crisi aziendale. 

SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE SEQUESTRATE O CONFISCATE SOTTOPOSTE AD AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA – Per la proroga di tale trattamento, si fa rinvio al paragrafo 3 della circolare in oggetto.

ISTRUZIONI OPERATIVE MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEL CONGUAGLIO

Per le istruzioni operative, anche con riguardo alle modalità di esposizione del conguaglio dei trattamenti sopra descritti anticipati dal datore di lavoro, si fa rinvio al paragrafo 16 della circolare in esame.

Si fa presente che, in relazione alle integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dalla Legge di bilancio 2021, sono stati istituiti nuovi codici

43661-2021 02 18 Circolare INPS 28 2021.pdfApri

43661-Circolare n 103_C_2021.pdfApri
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