È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 la legge di conversione, con modificazioni, del c.d. “Milleproroghe, DL 31.12.2020, n. 183.
Tra le disposizioni introdotte in sede in conversione nell’articolo 13, recante la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, si segnalano le seguenti interventi:
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- la proroga al 31.12.2021 – in accoglimento di una proposta ANCE – della sospensione, operata dall’art. 1, comma 10 del dl n. 32/2019 (c.d. Sblocca-cantieri), dell’operatività della norma c.d. “taglia riserve”;
- la proroga, fino al 15 giugno 2021, delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020 (c.d. Semplificazioni) relative ai c.d. SAL emergenziali. In proposito, si vuole ricordare che il DL Semplificazioni ha previsto, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del dl stesso, l’adozione di un SAL c.d. “emergenziale” da parte del direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, da effettuare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 1° agosto 2020). Con il decreto Milleproroghe, tale meccanismo si estende a tutte le lavorazioni effettuate fino alla data del 15 giugno 2021, con obbligo di adozione del SAL entro il 30 giugno 2021.
In sede in conversione, restano, inoltre, confermate le seguenti proroghe, sempre contenute all’art. 13, ossia:
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- la proroga al 31.12.2021 dell’applicabilità delle disposizioni del dl n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), che consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l’importo dell’anticipazione prevista dal Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore (art. 13, c. 1);
- la proroga al 31.12.2021 delle disposizioni del dl n. 32 del 2019, c.d. Sblocca-cantieri, che consentono la possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti) su progetto definitivo “alleggerito” (art. 13, c. 2, lett. b);
- proroga fino al 30.06.2021 della previsione del medesimo dl c.d. Sblocca-cantieri in base alla quale il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (art. 13, c. 2, lett. c);
- proroga della sospensione, fino al 31.122021, dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche e della sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore, anch’essa prevista nel decreto Sblocca-cantieri (art. 13, c. 2, lett. c).
Si allega il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
43765-GURI n_ 51 del 01_03_2021.pdfApri
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