Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha lasciato invariato, rispettivamente per il 2° semestre 2020 e per il 1° semestre 2021, il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, che resta pari allo 0%.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con proprio comunicato pubblicato sulla GURI n.191 del 31.07.2020 e n. 29 del 04.02.2021, ha lasciato invariato, rispettivamente per il 2° semestre 2020 e per il 1° semestre 2021, il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, che resta pari allo 0%.
Gli interessi di mora complessivi, compresa la maggiorazione, si confermano pertanto all’8%, come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 192/2012.
Tale maggiorazione si applica per le transazioni commerciali conclusa a partire dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 3, comma 1 del citato D. Lgs., mentre per quelle concluse prima di tale data, la maggiorazione scende al 7%.
Si allegano i testi delle relative GURI e la tabella storica che riporta tutti i valori a partire dal 1° luglio 2002.