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La Legge di conversione n. 21/21 del Decreto-Legge "Milleproroghe" ha prolungato al 30 aprile 2021 la possibilità per i datori di lavoro di disporre il lavoro agile anche in assenza di accordo individuale

In provincia

Circolare n°134/C/2021: Emergenza COVID-19 – Prolungamento lavoro agile fino al 30/04/2021.

9 Marzo 2021
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La Legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 e riportata in allegato, ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. “Milleproroghe”, ed ha previsto – tra l’altro – la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’elenco allegato allo stesso decreto “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021“. Il testo originario dell’art. 7 del Decreto-Legge “Milleproroghe” disponeva la proroga di tali disposizioni solo fino al 31 marzo 2021. La legge di conversione del Decreto-Legge “Milleproroghe” ha recepito nel testo di quest’ultimo (v. l’art. 22-sexies) anche il contenuto del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 182  che ha stabilizzato, a regime dal 2021, l’ulteriore detrazione fiscale spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente (esclusi pensioni ed assegni ad esse equiparati) e ai titolari di alcuni redditi assimilati, di importo compreso tra i 28.000 ed i 40.000 euro, già prevista dal Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, ed applicata a decorrere dal 1° luglio 2020.

Tra le disposizioni richiamate nell’allegato al decreto in oggetto, come modificato in sede di conversione in legge, si segnala, in materia di lavoro agile, la proroga dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del Decreto-Legge c.d. “Rilancio” (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), secondo i quali lo smart working può essere disposto dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali dalla stessa previsti. In tal caso:

  • gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della citata Legge n. 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL;
  • i datori di lavoro comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile dallo stesso Ministero.

La modifica dell’originaria disposizione del Decreto-Legge n. 183/2020 ha comportato l’allineamento tra la fine del periodo in cui è consentito il lavoro agile semplificato e il termine dello stato di emergenza.

In materia si ritiene utile ricordare che:

  • per quanto riguarda il diritto al lavoro agile durante la quarantena o la sospensione dell’attività didattica in presenza, relative ai figli conviventi di età inferiore ai 16 anni, continuano ad essere in vigore le disposizioni di cui all’art. 21-bis del Decreto-Legge “Agosto” ed agli articoli 22 e 22-bis del Decreto-Legge “Ristori”, che consentono ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, di svolgere la prestazione lavorativa in smart working, ove possibile, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati oppure nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente;
  • l’art. 21-ter del Decreto-Legge “Agosto”, prevede che, fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 81/2017.

43857-2021 03 08 Allegato al Decreto Legge 183 2020.pdfApri

43857-2021 03 08 Testo coordinato Decreto Legge 183 2020.pdfApri

43857-Circolare n 134_C_2021.pdfApri
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