La Legge di conversione n. 21/21 del Decreto-Legge "Milleproroghe" ha prolungato al 30 aprile 2021 la possibilità per i datori di lavoro di disporre il lavoro agile anche in assenza di accordo individuale
La Legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 e riportata in allegato, ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. “Milleproroghe”, ed ha previsto – tra l’altro – la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’elenco allegato allo stesso decreto “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021“. Il testo originario dell’art. 7 del Decreto-Legge “Milleproroghe” disponeva la proroga di tali disposizioni solo fino al 31 marzo 2021. La legge di conversione del Decreto-Legge “Milleproroghe” ha recepito nel testo di quest’ultimo (v. l’art. 22-sexies) anche il contenuto del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 182 che ha stabilizzato, a regime dal 2021, l’ulteriore detrazione fiscale spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente (esclusi pensioni ed assegni ad esse equiparati) e ai titolari di alcuni redditi assimilati, di importo compreso tra i 28.000 ed i 40.000 euro, già prevista dal Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, ed applicata a decorrere dal 1° luglio 2020.
Tra le disposizioni richiamate nell’allegato al decreto in oggetto, come modificato in sede di conversione in legge, si segnala, in materia di lavoro agile, la proroga dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del Decreto-Legge c.d. “Rilancio” (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), secondo i quali lo smart working può essere disposto dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali dalla stessa previsti. In tal caso:
La modifica dell’originaria disposizione del Decreto-Legge n. 183/2020 ha comportato l’allineamento tra la fine del periodo in cui è consentito il lavoro agile semplificato e il termine dello stato di emergenza.
In materia si ritiene utile ricordare che: