Credito di imposta 4.0: se l’investimento riguarda un’autobetoniera, il beneficio spetta alla sola betoniera mentre è escluso per l’autotelaio. Così l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sull’ambito applicativo dell’agevolazione.
Investimenti 4.0: se la spesa riguarda l’autobetoniera, il credito di imposta spetta alla sola betoniera ed è escluso per il cd. autotelaio.
In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 189 del 17 marzo 2021 che riguarda la questione ricorrente nel settore delle costruzioni circa la possibilità di fruire del credito di imposta 4.0 per l’acquisto di autobetoniere.
Si tratta di quei mezzi utilizzati per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, spesso, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (“autotelaio”) e da una componente “macchina” (attrezzatura) installata su di essa.
Uno dei profili più delicati dell’applicazione del credito di imposta 4.0 a questo tipo di spese riguarda la possibilità di far rientrare o meno, l’intero investimento (autotelaio+betoniera) che si intende effettuare, tra quelli agevolati ai sensi dell’Allegato A alla legge 232/2016 (Bilancio 2017) che ha definito il novero dei beni ammessi all’iperammortamento.
Si ricorda, a tal riguardo, che quest’ultima agevolazione è stata trasformata in credito di imposta dalla legge di Bilancio 2020 e da ultimo, con la legge di Bilancio 2021, è stata rimodulata per l’anno 2021 e prorogata sino al 2022.
Oggi il credito d’imposta per i Beni strumentali nuovi 4.0 è fruibile nelle seguenti percentuali:
16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 | 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 |
(o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1 dicembre 2021 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di acquisizione) | (o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione) |
50% per investimenti fino a 2,5 mln € | 40% per investimenti fino a 2,5 mln € |
30% per investimenti > 2,5 mln e fino a 10 mln € | 20% per investimenti > 2,5 milioni e fino a 10 mln € |
10% per investimenti > 10 mln e fino al limite massimo di a 20 mln € | 10% per investimenti > 10 mln € e fino al limite di 20 mln € |
Sul punto, invece, l’Agenzia delle Entrate conclude diversamente, ammettendo al credito di imposta soltanto la “betoniera (o “betoniera con pompa”) e non anche l’”autoveicolo”, che però potrà contare sul minor credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi non 4.0 (ex superammoramento).Nel caso specifico, sottoposto all’Agenzia in tema di acquisto di autobetoniere, il contribuente ritiene che il beneficio possa essere applicato all’intero costo del proprio investimento, dunque non solo alla “macchina” o “attrezzatura” facilmente riconducibile all’Allegato A, ma anche al “veicolo”, sul presupposto che, senza quest’ultimo, la prima non potrebbe né funzionare né raggiungere il cantiere.
La risposta dell’Agenzia si basa sul parere della Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del MISE e sulla CM Agenzia delle Entrate/MISE 4/E/2017 in base alle quali viene ribadito che:
Si ricorda, inoltre, che l’applicazione del credito d’imposta per la trasformazione 4.0 resta subordinata alla verifica, in concreto, del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
A tal riguardo l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.