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Con la circolare n°45/2021, l'INPS fornisce nuove istruzioni ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla legge n. 104/92 in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

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Circolare n°168/C/2021: Permessi Legge 104/92 – Lavoro a tempo parziale – Chiarimenti INPS.

29 Marzo 2021
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L’Inps, con la circolare n. 45/2021, ha fornito nuove istruzioni ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla legge n. 104/92 in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Su invito del Ministero del lavoro, l’Istituto ha adeguato le indicazioni fornite sulla materia con il precedente messaggio n. 3114/2018 alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 22925/2017e, n. 4069/2018), la quale ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro. Il dicastero ha chiarito che, ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 (art. 7, comma 2), il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Pertanto – alla stregua di quanto disposto con il precedente d.lgs. n. 61/2000 su cui si fonda l’orientamento della Corte – resta fermo il nucleo dei “diritti” a connotazione non strettamente patrimoniale, tra cui il diritto ai permessi (inclusi quelli riconosciuti dalla legge n. 104/1992 volti ad assicurare cure e assistenza del familiare disabile), che vanno salvaguardati dalla riduzione connessa alla minore durata della prestazione lavorativa.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, l’Inps ha quindi precisato quanto segue:

  • in caso di rapporto di lavoro part-time di tipo orizzontale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati;
  • in caso di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50% restano ferme le indicazioni di
  • calcolo fornite con il predetto messaggio n. 3114/2018 al paragrafo 2;
  • in caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%;
  • verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Nel ribadire infine che il riproporzionamento orario dei giorni di permesso deve essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore, la circolare, alla quale si rimanda, riporta le relative formule di calcolo.

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