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L'INPS fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti con figli under 14 o gravemente disabili, affetti da COVID-19 o in quarantena di contatto.

In provincia

Circolare n°174/C/2021: Emergenza COVID-19 – DL. 30/2021 – Congedo COVID – Mess. INPS n°1279/2021.

30 Marzo 2021
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L’Inps, con il messaggio n. 1276/2021, ha fornito primi chiarimenti in merito alla fruizione del congedo 2021 previsto dal D.L. n. 30/21 (art. 2, comma 2) per i genitori lavoratori dipendenti con figli under 14 oppure gravemente disabili, affetti da COVID-19 o in quarantena da contatto, ovunque avvenuto, disposta dalla ASL competente, o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza o centri diurni assistenziali chiusi.

 

Si rammenta che tale congedo, spettante ai genitori alternativamente tra loro, è indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa. Il diritto all’astensione dal lavoro è riconosciuto anche ai genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2, comma 5). Per la relativa fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e no all’Inps.

 

Per poter fruire del congedo indennizzato, oltre alle suddette condizioni riguardanti i figli, devono sussistere i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere e svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di modalità agile;
  • il genitore e il figlio minore di anni 14, per il quale si fruisce del congedo, devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano invece per la cura di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

 

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 30 giugno 2021.

 

L’INPS chiarisce che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo in esame, solo presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

 

Viene quindi precisato che, nelle more del nuovo sistema per la presentazione delle istanze, è comunque possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro e presentare successivamente l’apposita domanda telematica all’Inps.

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