Con Lettera circolare congiunta n. 22 del 15 aprile 2021, CNCE e Sanedil hanno aggiornato le FAQ relative all’operatività del Fondo sanitario nazionale.
Il documento va a sostituire quello inviato con Lettera circolare congiunta CNCE /Sanedil n. 10 del 9 febbraio scorso, integrato con le nuove FAQ dalla n. 27 alla n. 32.
Si segnalano, tra le altre:
- la FAQ n. 30 (Per i lavoratori con età anagrafica superiore ai 71 anni il contributo Sanedil è dovuto?) No, l’obbligo della contribuzione in favore del Sanedil sussiste fino al compimento del 71° anno di età del lavoratore, in quanto le garanzie assicurative riconosciute dalle Compagnie, partner del Fondo, trovano applicazione fino al compimento del 71° anno d’età dell’iscritto);
- la FAQ n. 32 (Prima di avviare l’iter procedurale per una richiesta di prestazione sanitaria presentata da un iscritto operaio o impiegato dipendente di un’impresa edile, l’addetto alla Cassa come verifica la regolarità contributiva dell’azienda? Deve consultare la B.N.I.?) No. la verifica delle regolarità contributiva dell’impresa deve interessare i cantieri attivi e il personale operaio ed impiegatizio occupato nel territorio di competenza della Cassa alla quale risulti iscritto il lavoratore richiedente. Resta inteso che nel caso la richiesta di una prestazione sanitaria interessi un impiegato che non transiti attraverso il Mut o altro sistema equivalente, la verifica della regolarità contributiva da parte della Cassa dovrà necessariamente essere effettuata attraverso il gestionale del Fondo Sanedil (cfr. FAQ n. 3), ovvero in mancanza di elementi accertativi certi ed aggiornati, contattando gli operatori del Fondo Sanedil.
44431-Lettera circolare Cnce Sanedil n_ 22-2021 -.pdfApri
44431-Circolare n 200_C_2021.pdfApri