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L'INPS con la Circolare n. 65/2021 illustra - tra l'altro - la sospensione dell’applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per accedere all'indennità di disoccupazione NASpI.

In provincia

Circolare n°214/C/2021: Emergenza COVID-19-DL. Sostegni-Accesso NASpI 2021 – Circ. INPS n°65/2021.

27 Aprile 2021
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Con l’allegata Circolare n. 65 del 19 aprile 2021, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni contenute nel Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 relative a:

indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (quali, ad esempio, i lavoratori a tempo determinato e gli stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in tali settori, i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, i lavoratori dello spettacolo);

  • semplificazione dei requisiti di accesso alla indennità di disoccupazione NASpI.

Riguardo a quest’ultimo argomento, l’Istituto ha sottolineato, al paragrafo 11 della circolare in oggetto, che:

  • il Decreto-Legge “Sostegni” ha previsto che il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione, che costituisce una delle condizioni per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, non trova applicazione per le indennità concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021;
  • in applicazione di tale disposizione normativa, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione;
  • le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della circolare in esame (19 aprile 2021) e respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione sono riesaminate d’ufficio dalla Sede INPS competente.

44524-2021 04 26 Circolare INPS 65 2021.pdfApri

44524-Circolare n 214_C_2021.pdfApri
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