• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Ragusa
    • Organi associativi e struttura
    • Statuto
  • Servizi
  • News
    • In provincia
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato

Accede al Bonus edilizia anche l’intervento di ristrutturazione dell’unità immobiliare inserita in un edificio accatastato come F/4, derivante da un progetto di frazionamento in più unità abitative di un albergo.

In provincia

Circolare n°215/C/2021: Bonus Edilizia – Ammesso anche per l’immobile F/4.

27 Aprile 2021
Categories
  • In provincia
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Accede al Bonus edilizia anche l’intervento di ristrutturazione dell’unità immobiliare inserita in un edificio accatastato come F/4, derivante da un progetto di frazionamento in più unità abitative di un albergo. Resta fermo che gli interventi edilizi devono riguardare edifici esistenti senza realizzare una nuova costruzione, e che a fine lavori l’unità dovrà essere accatastata come abitazione.

 

È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 241 del 13 aprile 2021 resa ad un contribuente che intendeva fruire della detrazione IRPEF del 50% sulle spese di ristrutturazione di un’unità accatastata in F/4, derivante dal frazionamento di un albergo (categoria catastale D/2) destinata a diventare abitazione, al termine dei lavori. Si ricorda che il bonus edilizia consente, sino al 31 dicembre 2021, di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

 

Presupposto per l’applicazione dell’agevolazione è che i lavori siano effettuati su edifici esistenti e non realizzino una nuova costruzione. Di conseguenza il relativo titolo abilitativo deve riguardare un intervento di “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 e non di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e).

 

In merito alla categoria catastale F/4 a cui appartiene l’unità in corso di ristrutturazione, nel caso di specie, va precisato che è una delle cosiddette “categorie fittizie”, in cui rientrano tutte quelle individuate dalla lettera F. In particolare la categoria F/4 identifica le unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d’uso. 

 

In precedenza l’Agenzia ha ammesso la detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (cd “unità collabenti”) riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito in quanto considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti costruiti e individuati catastalmente.

 

Con la risposta in commento l’Agenzia ammette al bonus edilizia anche l’intervento di “ristrutturazione edilizia” che abbia ad oggetto un immobile provvisoriamente accatastato in F/4 purché destinato, come richiesto dai presupposti applicativi dell’agevolazione, a diventare abitazione. Questa possibilità è riconosciuta, nel caso specifico, sul presupposto che l’unità oggetto dei lavori, provvisoriamente censita in F/4, deriva dal frazionamento dell’unità alberghiera (D/2) e, alla fine dei lavori, sarà distintamente accatastata in A/2.

 

Per quanto riguarda il calcolo del limite di spesa ai fini della fruizione dell’agevolazione, va ricordato che in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

 

44525-AdE – risposta 241-2021.pdfApri

44525-Circolare n 215_C_2021.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
ANCE RagusaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Ragusa
    • Organi associativi e struttura
    • Statuto
  • Servizi
  • News
    • In provincia
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata