L’INPS con la Circolare n. 68/2021 comunica le retribuzioni e gli importi da prendere a riferimento, nell’anno 2021, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per alcune categorie di lavoratori.
Con l’allegata Circolare n. 68 del 22 aprile 2021, tenuto conto della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l’anno 2020 (v., in proposito, la circolare dell’Inps n. 10 del 29 gennaio 2021), la Direzione Generale dell’INPS ha reso noti i salari medi e convenzionali a valere, per l’anno 2021, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi a favore di determinate categorie di lavoratori, nonché gli importi da prendere a riferimento per l’erogazione di altre prestazioni.
Si segnalano, in particolare, le seguenti fattispecie.
LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO
L’INPS ricorda che il Decreto Interministeriale 23 marzo 2021, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2021 a favore dei lavoratori italiani inviati all’estero, limitatamente, secondo l’opinione dell’Istituto, a quelli operanti in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi, ove esistenti. Come già precisato dall’INPS con circolare n. 64 del 19 aprile 2021, tali valori convenzionali devono essere utilizzati anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, relative all’anno 2021.
LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA
Nel richiamare le istruzioni fornite con Circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha ricordato che, per l’anno 2021, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, all’assegno per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono pari al:
Ciò premesso, l’Istituto ha evidenziato che il contributo mensile utile al fine dell’accertamento del requisito richiesto per il diritto alla indennità di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità, congedo parentale ed all’assegno al nucleo familiare, si ottiene, nell’anno in corso, applicando le aliquote sopra richiamate sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 20 agosto 1990, n. 233, attualmente pari a € 15.953,00.
Di conseguenza, il suddetto contributo mensile ammonta, per il corrente anno, a:
Per gli eventi insorti nel 2021, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera corrisponde ad € 72.138,50 (70% del massimale contributivo, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, in vigore nel 2020, pari a € 103.055,00).
L’INPS ha comunicato, altresì, gli importi delle prestazioni spettanti per ogni giornata indennizzabile in relazione alle malattie e degenze ospedaliere iniziate nel 2021.
LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE PER I PERIODI OLTRE I SEI MESI E TRA IL SESTO E L’OTTAVO ANNO DI VITA DEL BAMBINO
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 per i periodi di congedo parentale fruiti oltre i sei mesi (complessivi tra i due genitori) oppure per quelli goduti fra i sei e gli otto anni di vita del bambino, è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
In proposito, l’INPS rammenta che il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per l’anno 2021 è pari ad € 6.702,54.
Pertanto, l’indennità per congedo parentale per i periodi in questione potrà essere erogata qualora il richiedente abbia un reddito individuale inferiore ad € 16.756,35 (€ 6.702,54 x 2,5).
L’Istituto ha fatto riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per l’anno 2021, qualora il medesimo dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
INDENNITA’ ED ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA DI FAMILIARI DISABILI
Con riferimento al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, la circolare ha comunicato, per l’anno 2021: