Trattamento economico per operai ed impiegati per la Festività del 1° Maggio 2021
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, la giornata di sabato 1° Maggio 2021 (Festa del Lavoro) è considerata festività nazionale.
Per tale ricorrenza ai lavoratori dipendenti del nostro settore è dovuto il seguente trattamento economico.
OPERAI (art. 17 C.C.N.L. vigente): compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Tot. 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).
IMPIEGATI (art. 61 C.C.N.L. vigente): nulla compete, cadendo detta festività nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile.
Si rammenta, con l’occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività nazionali come il 1° maggio, il trattamento economico a carico delle imprese è dovuto per i lavoratori a orario ridotto o sospesi a zero ore settimanali se si tratta di lavoratori retribuiti in rapporto alle ore.
Viceversa, il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è a carico dell’impresa ma integrabile dalla Cassa per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile.
Il caso delle festività coincidenti con il sabato o la domenica (come il 1° maggio 2021) presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica. Pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa (v. Circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).
Si evidenzia, inoltre, che il trattamento economico della festività a carico del datore di lavoro è soggetto agli oneri contributivi e alla ritenuta dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).