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L'INPS con la Circolare n. 72/2021 ha fornito le indicazioni per la richiesta delle nuove integrazioni salariali per Covid-19, precisando che la data di inizio dei periodi previsti dal Decreto-Legge n. 41/2021 può essere anticipata al 29 marzo 2021.

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Circolare n°240/C/2021: Emergenza COVID-19-CIG Ordinaria e CIG in deroga-Indicazioni-Circ. INPS n°72

11 Maggio 2021
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L’INPS con la Circolare n. 72/2021 ha fornito le indicazioni per la richiesta delle nuove integrazioni salariali per Covid-19, precisando che la data di inizio dei periodi previsti dal Decreto-Legge n. 41/2021 può essere anticipata al 29 marzo 2021.

La Direzione Generale dell’INPS ha pubblicato la Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, riportata in allegato, contenente le attese indicazioni circa la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, l’assegno ordinario e la CIG in deroga per COVID-19, di cui all’art. 8 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto-Legge “Sostegni”). La circolare in oggetto fa seguito al messaggio recante le prime indicazioni sulle causali da utilizzare in fase di presentazione delle relative istanze e conferma quanto anticipato dal comunicato stampa dell’Istituto del 16 aprile 2021, in relazione alla possibilità di far decorrere i nuovi trattamenti dal 29 marzo 2021.

Raccomandando un’attenta lettura della circolare allegata, se ne fornisce di seguito una sintesi dei principali contenuti.

DURATA E DECORRENZA DEI TRATTAMENTI – Il Decreto-Legge “Sostegni” consente, ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’”emergenza Coronavirus”, a prescindere dal precedente utilizzo di ammortizzatori sociali per COVID-19 disposti dalle precedenti disposizioni di legge, la fruizione di:

  • 13 settimane di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per Covid-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021;
  • 28 settimane di assegno ordinario o CIG in deroga per Covid-19, fruibili nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, che si aggiungono alle 12 settimane di assegno ordinario o CIG in deroga per Covid-19 già previste dalla Legge di bilancio 2021, fruibili entro il 30 giugno 2021.

D’intesa con il Ministero del Lavoro, l’Istituto ha confermato che, nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge, il nuovo periodo di trattamenti può essere anticipato al 29 marzo 2021 da parte dei datori di lavoro che abbiano esaurito gli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge di bilancio 2021.

LAVORATORI INTERESSATI – I dipendenti che possono essere destinatari delle prestazioni di integrazione salariale di cui al Decreto-Legge “Sostegni” sono quelli in forza presso il datore di lavoro richiedente alla data del 23 marzo 2021. Resta fermo che, in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nelle ipotesi di lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Come per i precedenti analoghi interventi, non è richiesto il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell’unità produttiva interessata. 

CAUSALI DI RICHIESTA – All’atto della presentazione in via telematica dell’istanza di accesso alle integrazioni salariali di cui al Decreto-Legge “Sostegni” deve essere scelta la causale “COVID-19 – DL 41/21” oppure “COVID-19 – DL 41/21 – Sospensione CIGS” in caso di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per COVID-19 richiesta a seguito della sospensione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria in corso alla data del 29 marzo 2021. Causali specifiche sono state istituite per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e Bolzano.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE – Per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga per COVID-19 previsti dal Decreto-Legge “Sostegni”, come già per quelli di cui alla Legge di bilancio 2021, non è dovuto alcun contributo addizionale.

CIGO COVID-19 PER SOSPENSIONE CIGS – Le imprese che, alla data del 29 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e che si trovano nella necessità di sospendere il programma di integrazione salariale straordinaria a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinaria, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e previa richiesta inoltrata al Ministero del Lavoro, secondo la procedura illustrata dalla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020. A seguito dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvede ad autorizzare le istanze di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per COVID-19 per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

Anche in questa ipotesi, i datori di lavoro che abbiano completato le 12 settimane di trattamenti di cui alla Legge di bilancio 2021 possono richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far data dal 29 marzo 2021, ancorché sia già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro.

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE – I termini di invio all’Istituto delle istanze relative agli ammortizzatori per COVID-19 rimangono gli stessi già previsti, a pena di decadenza, dalla Legge di bilancio 2021 e dagli ultimi decreti-legge in materia, cioè entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La circolare in commento, peraltro, ha disposto che, nel caso in cui il datore di lavoro che abbia terminato gli ammortizzatori sociali per COVID-19 previsti dalla Legge di bilancio 2021, anticipi al 29 marzo 2021 la decorrenza dei periodi di integrazione salariale per COVID-19 del Decreto-Legge “Sostegni” (v. sopra), il termine entro cui presentare la relativa istanza è il 31 maggio 2021 (come se fosse iniziata il 1° aprile 2021).

L’INPS ha confermato altresì che:

  • qualora l’istanza attenga ad un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procede a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge;
  • i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato la domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI – Il datore di lavoro ha la facoltà di scegliere:

  • se anticipare il trattamento e procedere al successivo conguaglio contributivo, una volta ottenuta l’autorizzazione ed entro il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • oppure optare per il pagamento diretto da parte dell’Istituto, eventualmente richiedendo l’anticipo del 40 per cento, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Con riferimento alla CIG in deroga, il Decreto-Legge “Sostegni” ha esteso a tutte le imprese la possibilità di anticipazione, da parte datore di lavoro, del trattamento di integrazione salariale, facoltà prima riservata solo alle aziende rientranti tra quelle che potevano presentare la domanda come “deroga plurilocalizzata”. 

TERMINI DI INVIO DEI DATI UTILI AL PAGAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI – In caso di scelta del pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

RISORSE FINANZIARIE E ISTRUZIONI OPERATIVE – Nel fare rinvio ai paragrafi 18 e 19 della circolare in oggetto, rispettivamente riguardanti l’ammontare delle risorse finanziarie stanziate per gli ammortizzatori sociali COVID-19 nel 2021 e le modalità di esposizione del conguaglio, si sottolinea che:

  • lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito COVID-19 e la relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dal Decreto Legislativo n. 148/2015, sia con riferimento al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e assegno ordinario sia riguardo alla nuova platea dell’assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale (datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti) sia relativamente al superamento dei limiti finanziari (tetto aziendale) posti dai rispettivi decreti interministeriali per i datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del Decreto Legislativo n. 148/2015, nonché per gli assegni al nucleo familiare dell’assegno ordinario;
  • sono finanziate interamente con onere a carico dello Stato le prestazioni dei Fondi che hanno esaurito le risorse disponibili autorizzate successivamente all’esaurimento stesso (con riferimento alle prestazioni di CIG in deroga, il finanziamento ricomprende tutte le tipologie di deroga gestite dall’Istituto, cioè la deroga INPS, la “deroga plurilocalizzate”, e quella dei Fondi di Trento e Bolzano;
  • il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

44710-2021 05 04 Circolare INPS 72 2021.pdfApri

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