Sismabonus acquisti al 110%, nuove precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
È possibile accedere al Super Sismabonus acquisti anche se le unità immobiliari da demolire sono “di lusso” purché al termine dei lavori le nuove unità ricostruite non siano accatastate in A/1.
A partire dal 1° luglio 2020, il Sismabonus acquisti “ordinario”, per le persone fisiche ammesse ad usufruirne, si considera assorbito dalla nuova detrazione potenziata. In sostanza, al ricorrere di tutti i requisiti per accedere al Super Sismabonus acquisti, l’acquirente non può scegliere di fruire del beneficio in misura ordinaria.
Inoltre, nell’ipotesi in cui la demolizione e la ricostruzione siano eseguite da imprese diverse, il Sismabonus acquisti – ordinario o super – si applica solo se entrambe svolgono attività di costruzione o ne siano astrattamente idonee.
Queste alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte n. 318 e n.320 del 10 maggio 2021 in tema di Super Sismabonus acquisti.
In particolare, con la Risposta n. 318/2021 viene precisato che:
In tal senso, come già chiarito, viene ricordato che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato;
Resta, comunque, ferma la possibilità di accedere all’agevolazione di cui all’art.. 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in tutti i casi esclusi dal Superbonus;
Con la Risposta n. 320/2021 viene ribadito che:
L’astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è verificata dal codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.
Tale circostanza non esclude che i lavori di costruzione/ristrutturazione possano anche essere materialmente eseguiti da un’impresa terza appaltatrice.
Quindi, se l’impresa che ha effettuato la demolizione, affidando i lavori a terzi mediante appalto, non è un’“impresa di costruzioni”, mentre lo è la sola impresa che ha effettuato la ricostruzione in chiave antisismica, il Sismabonus acquisti al 110% è escluso.
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