L'INL con la Nota n. 762/21 ha chiarito che la deroga al divieto di assumere a tempo determinato in unità produttive interessate da integrazioni salariali vale per le proroghe e i rinnovi dei contratti durante la fruizione di tutti gli ammortizzatori sociali per Covid-19.
Con l’allegata Nota prot. n. 762 del 12 maggio 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito l’ambito di applicazione temporale della disposizione contenuta nell’art. 19-bis del Decreto-Legge “Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), il quale, considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, consente ai datori di lavoro che accedono agli specifici ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del medesimo decreto-legge e “nei termini ivi indicati” la possibilità, in deroga ai divieti di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), e 32, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel periodo di sospensione o di riduzione dell’orario, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato e dei contratti a termine a scopo di somministrazione, anche senza il rispetto dei periodi di sospensione tra un contratto a termine e l’altro (c.d. “stop and go”) di cui all’art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, senza che ciò comporti la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Poiché nel testo di tale norma viene fatto riferimento, per la sua validità, ai termini indicati negli articoli da 19 a 22 relativi agli ammortizzatori sociali per Covid-19 (Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga), l’INL ha chiarito che tale disposizione è ancora valida in quanto, come espressamente indicato nella sua rubrica, essa deve essere intesa come interpretazione autentica della disciplina degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale. Gli articoli da 19 a 22 del Decreto-Legge “Cura Italia”, infatti, sono sempre stati richiamati dai successivi provvedimenti che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione, compreso, da ultimo, l’art. 8 del Decreto-Legge “Sostegni” (Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41).
La nota in esame ha precisato, infine, che deve ritenersi possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, “laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021” (data di entrata in vigore del citato Decreto-Legge “Sostegni”).
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