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Illustriamo alcune delle novità in materia di lavoro illustrate nel Decreto Sostegni.

In provincia

Circolare n°272/C/2021: Emergenza COVID-19-Decreto Sostegni – Novità in materia di lavoro.

25 Maggio 2021
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Nel S.O. n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge n. 69/21 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 41/21, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”).

Le modifiche apportate dalla citata legge di conversione sono in vigore dal 22 maggio 2021.

Si illustrano di seguito le novità in materia di lavoro e previdenza di interesse per il settore.

 

Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Vengono aggiunte due nuove disposizioni all’art. 8, che disciplina i trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” per la durata massima rispettivamente di 13 settimane per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di 28 settimane per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 per l’assegno ordinario (ASO) e la cassa integrazione in deroga (CIGD).

 

Il nuovo comma 2-bis stabilisce che i suddetti trattamenti possono essere concessi “in continuità” ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito degli analoghi trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio 2021.

 

Con riserva di segnalare tempestivamente eventuali chiarimenti che dovessero essere resi dagli enti competenti in merito alla suddetta disposizione, si ricorda quanto già comunicato dall’INPS con la circolare n. 72/21 : per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dalla legge di bilancio, i nuovi periodi introdotti dal Decreto Sostegni possono essere richiesti a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.

 

Con i nuovi commi 3-bis e 3-ter si dispone il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tale disposizione si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all’INPS.

 

Art. 10 bis – Esenzione dall’imposta di bollo

Per l’anno 2021, alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, di cui all’art. 18 della legge n. 196/97, si applica l’esenzione dall’imposta di bollo.

 

Art. 15 – Misure a favore dei lavoratori in condizioni di fragilità

Con riferimento ai lavoratori c.d. fragili, con un’integrazione apportata al comma 1 dell’art. 15 si precisa che la non computabilità, ai fini del comporto, dei periodi di assenza dal lavoro equiparati a ricovero ospedaliero – introdotta dal Decreto Sostegni – decorre dal 17 marzo 2020.

 

Per completezza di informazione, si segnala, infine, il nuovo art. 6 quinquies, rubricato “Misure per l’incentivazione del welfare aziendale”, che estende al periodo d’imposta 2021 la disposizione, introdotta dal Decreto Agosto per il 2020, che eleva a 516,46 euro l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.

44921-GURI N_ 120 del 21_05_2021_S_O_.pdfApri

44921-Circolare n 272_C_2021.pdfApri
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