Riportiamo alcune considerazione alla luce dell'ampliamento della possibilità di utilizzo della procedura negoziata operata dalla legge "semplificazioni".
Con riferimento all’istituto in oggetto, si evidenziano di seguito alcune considerazioni, utili alla luce dell’ampliamento della possibilità di utilizzo della procedura negoziata operata dalla legge “Semplificazioni”. Come noto, infatti, per effetto del d.l. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, la procedura negoziata può essere utilizzata dalle stazioni appaltanti, anche nei lavori pubblici, fino alla soglia europea, pari a € 5.350.000.
Si ricorda che sono previste 3 soglie di applicazione:
L’utilizzo della procedura negoziata, pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali differenti, è da considerarsi facoltativa da parte delle Pubbliche Amministrazioni e non obbligatoria; è corretto ritenere che una stazione appaltante possa comunque ricorrere alle procedure aperte che, evidentemente, tutelano la concorrenza in maniera più adeguata. Le gare per le quali viene utilizzato detto istituto possono essere indifferentemente aggiudicate con il criterio del massimo ribasso ovvero con l’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando, nel primo caso, il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.
Le procedure negoziate, che, per espressa disposizione di legge debbono essere concluse entro 4 mesi dalla determinazione di avvio del procedimento, sono soggette a pubblicità da parte delle stazioni appaltanti, sui rispettivi siti istituzionali: scelta condivisibile ai fini di una maggiore apertura alla concorrenza, anche se contrastante con la natura stessa di detta procedura. Vanno inoltre pubblicati gli esiti della procedura di affidamento, con l’indicazione di soggetti invitati: mancano peraltro termini per l’adempimento e sanzioni per il mancato rispetto di detta prescrizione.
Restano ferme alcune criticità relative alle modalità di selezione delle imprese. La legge “semplificazione” si limita a ricordare la necessità di rispettare un criterio di rotazione degli invitati, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Laddove esistano questi elenchi, che debbono comunque essere soggetti ad adeguate forme di pubblicità si invitano le imprese interessate ad aderirvi; negli altri casi, non esistono particolari indicazioni circa le modalità di selezione che, anche sulla base della linea guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, avvengono normalmente tramite sorteggio.
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