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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) ha pubblicato la Nota n. 966/2021 sul mancato collocamento obbligatorio da parte delle imprese.

In provincia

Circolare n°332/C/2021: Mancato collocamento obbligatorio- Nota Isp. Naz. Lavoro n°966/2021.

8 Luglio 2021
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con l’allegata Nota n. 966/2021, ha chiarito l’applicazione della diffida obbligatoria, in caso di violazione dell’obbligo di assunzione, di lavoratori appartenenti alle categorie protette, nelle quote stabilite per legge, per più annualità.

 

L’art. 15 della Legge n. 68/1999 al comma 4 prevede che, qualora tale obbligo non venga adempiuto entro 60 giorni (a partire dal 61° giorno), per cause imputabili al datore di lavoro, questo sia tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa. Inoltre, al comma 4 bis è stabilita la diffidabilità della sanzione attraverso la presentazione, agli uffici competenti, della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

 

Il datore di lavoro potrà, quindi, pagare la sanzione minima solo qualora “la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti”, anche nel caso in cui l’assunzione avvenga tardivamente, purché spontanea.

 

Non rientra in tali ipotesi il caso in cui l’obbligo di assunzione venga meno conseguentemente ad una riduzione dell’organico aziendale: questa sarebbe una semplice conseguenza di una modifica della base di computo e non un’iniziativa del datore di lavoro, il quale sarà, quindi, tenuto al pagamento della sanzione amministrativa in relazione al numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza del termine di 60 giorni fino al momento in cui, con la riduzione dell’organico, tale obbligo sia venuto meno.

45471-INL – Nota n_ 966 del 17 giugno 2021.pdfApri

45471-Circolare n 332_C_2021.pdfApri
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