L'INPS con la Circolare n. 122/21 illustra la misura della sospensione tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2021 della riduzione dell'indennità di disoccupazione NASpI prevista dal Decreto-Legge "Sostegni-bis".
Si riporta in allegato, per opportuna informazione, la circolare n. 122 del 6 agosto 2021, con la quale la Direzione Generale dell’INPS ha fornito le istruzioni amministrative per l’attuazione dell’art. 38 del Decreto-Legge “Sostegni-bis” (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), il quale prevede la sospensione per il periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 della riduzione del 3 per cento della NASpI per ogni mese a decorrere dal quarto mese di erogazione della stessa indennità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.7.
L’Istituto ha fatto presente, al riguardo, che:
La circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 ha precisato che il décalage si applica dal 91° giorno di prestazione. Si fa peraltro presente che per le prestazioni erogate con decorrenza 1° ottobre o 2 ottobre 2021, il 91° giorno di prestazione rientrerebbe ancora nell’ambito temporale di applicazione dell’art. 38 del Decreto-Legge “Sostegni-bis” (che si conclude il 31 dicembre 2021): si auspica pertanto, su questo specifico punto, un ulteriore chiarimento da parte dell’Istituto.
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