E' stato convertito il decreto-legge n. 105/21 con la Legge n. 126/21 che ha previsto, tra l'altro, l'estensione del diritto dei lavoratori fragili a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 31 ottobre 2021
Informiamo le Imprese aderenti che, l’art. 9 della Legge 16 settembre 2021, n. 126 (ns. circolare n°432/C/2021), ha confermato, in sede di conversione del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, l’estensione al 31 ottobre 2021 della norma, prevista dall’art. 26, comma 2-bis, del Decreto-Legge “Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18), secondo la quale i lavoratori c.d. “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Si ricorda che per “lavoratori fragili” si intendono i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Al riguardo, si evidenzia altresì che, come sottolineato anche dalla Direzione Generale dell’INPS, con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 (ns. circolare n°386/C/2021), allo stato risulta ancora limitata al 30 giugno 2021 la vigenza della norma contenuta nel comma 2 del citato art. 26, secondo cui, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili è equiparato al ricovero ospedaliero, non è compatibile ai fini del comporto, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei predetti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
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