L'Agenzia delle Entrate ha fornito, in merito alle modifiche introdotte dal decreto anti-frode, i primi chiarimenti in materia di SUPERBONUS e degli altri bonus fiscali per l'edilizia.
Si segnala che con la circolare n. 16 del 29.11.2021 (che si trasmette in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia di Superbonus e degli altri bonus fiscali per l’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal decreto “anti-frode” che recepiscono le indicazioni già formulate dall’Agenzia con le FAQ del 22 novembre scorso.
Tra le precisazioni più rilevanti si segnala quella che – riprendendo l’indirizzo già fornito dalla Direzione regionale della Liguria con risposta ad interpello n. 903-521/2021 – chiarisce che, “per i bonus diversi dal superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.