Pubblicata la Circolare n. 67/21 dalla CNCE e SANEDIL sul trattamento fiscale del contributo sanitario.
Si trasmette, per opportuna informativa, la Lettera Circolare n. 67/21, emanata congiuntamente da CNCE e SANEDIL, con la quale è stato comunicato che il Fondo SANEDIL ha ottenuto, lo scorso 23 ottobre 2021, la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute, con Protocollo n. 0021502-23/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P, che si allega per comodità di consultazione.
Tale iscrizione consente, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR), la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l’annualità 2021. Pertanto, le suddette quote contributive non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versate in conformità a disposizioni del contratto collettivo nazionale.
E’ stato, infine, raccomandato di provvedere al recupero, entro il mese di dicembre 2021, delle ritenute applicate sui contributi versati a SANEDIL nel corso dell’anno, al fine di garantire la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti.
Ricordiamo che l’Art. 51 comma 2 lettera a) del TUIR recita: “Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”.
Si coglie l’occasione per precisare che il contributo SANEDIL è soggetto alla contribuzione del 10% del fondo di solidarietà dell’INPS.
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