Il Ministro della Salute, con l'ordinanza 14 dicembre 2021, ha aggiornato quanto da lui previsto nelle precedenti ordinanze in materia di spostamento in entrate ed in uscita dagli Stati o territori esteri.
Informiamo le Imprese aderenti che il Ministro della Salute ha aggiornato con l’ordinanza 14 dicembre 2021, quanto precedentemente disposto dall’ordinanza 22 ottobre 2021 (ns. circolare n°502/C/2021), in merito all’aggiornamento per gli spostamenti in entrata ed in uscita da Stati o da territori esteri, prorogando di fatto la validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
Nel particolare alcune delle modifiche apportate:
È stata aggiornata all’art. 3, la lista dei Paesi e territori facente parte dell’elenco “D” sotto elencati:
ELENCO D: Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative speciali di Hong Kong e Macao.
Tali modifiche entreranno in vigore dal 16 dicembre 2021.
Si allega alla presente per una maggiore e attenta lettura, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n°297 del 15 dicembre 2021 dell’ordinanza in oggetto.
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